Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Oi (discussione | contributi)
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: È
Riga 14:
*come consegna del ''nexum'' (debitore) a garanzia dell'obbligazione.
*come negozio di trasferimento di poteri sulle persone in causa mancipi.
E'È un negozio del tipo gesta per aes et libram.
In seguito la sostanza dell'istituto cambiò e divenne un negozio astratto di trasferimento del dominium sulle res mancipi, aquistando il carattere di imaginaria venditio. La dottrina romana, elaborando la categoria dei negozi giuridici che servono al commercio dei beni, dovette distinguere nettamente la ''mancipatio'' adibita a questo fine che aveva assunto nella sottostruttura tutti gli elementi del ''negotium iuris gentium'', dalla ''mancipatio'' che è mera formalità, apparenza, come nella ''coemptio'', nella ''mancipatio familiae'' e così via.