Elezioni in Italia/Ufficio/Presidente: differenze tra le versioni

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==Nomina==
La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio, così come disposto dall'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.<br>
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, [[Pubblico ufficiale|pubblico ufficiale]] durante l'esercizio delle sue funzioni.
 
===Modalità di iscrizione all'Albo===
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*accredita i rappresentanti di lista eventualmente nominati presso il seggio
*sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di Sezione
*è incaricato della [[Polizia|polizia]] dell'adunanza (può disporre, dunque, degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate in caso di disordini durante le operazioni elettorali)
*decide - udito, in ogni caso, il parere degli [[Scrutatore di seggio|scrutatori]] - sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati
*durante le operazioni di scrutinio, si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze