Elezioni in Italia/Ufficio/Presidente: differenze tra le versioni

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==Nomina==
La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio, così come disposto dall'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore. L'ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.<br>
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, [[Pubblico ufficiale|pubblico ufficiale]] durante l'esercizio delle sue funzioni.
===Modalità di iscrizione all'Albo===
Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale devono presentare domanda al proprio Sindaco entro il mese di ottobre.