Elezioni in Italia/Ufficio/Scrutatore: differenze tra le versioni
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==Nomina==
La nomina degli Scrutatori è effettuata dalla Commissione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dal dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006), tra gli elettori iscritti nell'[[Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale]].
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Lo Scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del [[Sindaco]] attraverso un messo notificatore del Comune, al quale restituisce una firma per presa visione. La comunicazione avviene una ventina di giorni prima delle elezioni. L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate. Lo srutatore designato può rinunciare per gravi e giustificati motivi all'incarico, comunicandolo entro 48 ore dalla notifica all'anagrafe (in forma scritta o per via telefonica).
In tale caso, non si riunisce nuovamente la Commissione Elettorale ed è direttamente l'Ufficio Elettorale ad effettuare una nuova chiamata
La legge prevede che le imprese debbano concedere l'esercizio di compiti di pubblica utilità e connessi all'attività politica, per garantire il diritto costituzionale dei cittadini all'elettorato attivo. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per tutta la durata dell'incarico elettorale. Tali giornate sono retribuite dallo Stato e non vanno a ridurre il monte ore di [[ferie (lavoro)|ferie]] e permessi. Il Presidente di Seggio rilascia una ricevuta che attesta lo svolgimento dell'attività di scrutatore, da presentare al datore di lavoro. La nomina del Comune viene invece allegata ai verbali dello scrutinio.
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