Elezioni in Italia/Ufficio/Scrutatore: differenze tra le versioni

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==Nomina==
La nomina degli Scrutatori è effettuata dalla Commissione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dal dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006), tra gli elettori iscritti nell'[[Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale]].
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Lo Scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del [[Sindaco]] attraverso un messo notificatore del Comune, al quale restituisce una firma per presa visione. La comunicazione avviene una ventina di giorni prima delle elezioni. L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate. Lo srutatore designato può rinunciare per gravi e giustificati motivi all'incarico, comunicandolo entro 48 ore dalla notifica all'anagrafe (in forma scritta o per via telefonica).
 
In tale caso, non si riunisce nuovamente la Commissione Elettorale ed è direttamente l'Ufficio Elettorale ad effettuare una nuova chiamata. Lo stesso scrutatore può suggerire il nominativo di un sostituto. Solitamente la ricerca è svolta fra gli iscritti all'albo degli scrutatori, ma in alcuni casi sono chiamati anche cittadini che non hanno presentato domanda per essere scrutatori.
 
La legge prevede che le imprese debbano concedere l'esercizio di compiti di pubblica utilità e connessi all'attività politica, per garantire il diritto costituzionale dei cittadini all'elettorato attivo. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per tutta la durata dell'incarico elettorale. Tali giornate sono retribuite dallo Stato e non vanno a ridurre il monte ore di [[ferie (lavoro)|ferie]] e permessi. Il Presidente di Seggio rilascia una ricevuta che attesta lo svolgimento dell'attività di scrutatore, da presentare al datore di lavoro. La nomina del Comune viene invece allegata ai verbali dello scrutinio.