Elezioni in Italia/Ufficio/Scrutatore: differenze tra le versioni

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Il tema è disciplinato D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, che approva il "Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali". L'art. 19 comma 2 è stato interpretato dalla legge n. 69 del 29 gennaio 1992, di un solo articolo, che chiarisce ''"l'obbligo del pagamento di specifiche quote retributive o di giornate compensative per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente inclusi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali"''.
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Se la settimana lavorativa è di 6 giorni, il sabato viene già retribuito in busta paga, e il recupero compensativo è di un solo giorno per la domenica. Se invece è di 5 giorni, il lavoratore ha diritto ad un secondo giorno di recupero, che in geenre fruisce il mercoledì (il martedì è per la domenica), o in altra data a sua scelta. l€'informazione è riportata nel cedolino della busta paga alla voci "Giornate lavorate" e "Giornate retribuite" (25/26 oppure 20, nel secondo caso).