Diritto privato/Il regime patrimoniale della famiglia: differenze tra le versioni

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Il sistema introdotto dalla legge 19.5.95 n. 151, ispirandosi ai principi costituzionali che stabiliscono l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 29) e che tutelano ogni forma di lavoro (artt. 35 e 36) e, quindi anche il lavoro domestico, ha introdotto il principio della Comunione legale dei beni, come regime suppletivo che si applica in mancanza della scelta di altro regime patrimoniale esclusivo (separazione di beni) o ai beni che non formano oggetto di altri regimi patrimoniali non esclusivi (comunione convenzionale o fondo patrimoniale).
Non rientrano nel regime patrimoniale della famiglia altre convenzioni dirette a favorire il matrimonio, come la donazione obnuziale il cui oggetto rientra nel patrimonio personale del coniuge donatario, a meno di una espressa specificazione che i beni donati sono attribuiti alla comunione.
 
La pubblicità delle convenzioni matrimoniali - Si realizza attraverso l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, delle convenzioni matrimoniali, (pubblicità relativa alla convenzione)atti generalmente di natura programmatica (ad esclusione del fondo patrimoniale e delle convenzioni di comunione che abbiano ad oggetto beni di proprietà esclusiva dei singoli coniugi); si tratta di pubblicità di natura dichiarativa che ha lo scopo di rendere opponibile ai terzi il regime patrimoniale della famiglia.
==La pubblicità delle convenzioni matrimoniali==
 
La pubblicità delle convenzioni matrimoniali - Si realizza attraverso l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, delle convenzioni matrimoniali, (pubblicità relativa alla convenzione)atti generalmente di natura programmatica (ad esclusione del fondo patrimoniale e delle convenzioni di comunione che abbiano ad oggetto beni di proprietà esclusiva dei singoli coniugi); si tratta di pubblicità di natura dichiarativa che ha lo scopo di rendere opponibile ai terzi il regime patrimoniale della famiglia.
Naturalmente qualora le convenzioni matrimoniali costituiscono titolo per il trasferimento di beni immobili o mobili registrati resta ferma l'esigenza della pubblicità nei rispettivi registri (pubblicità relativa ai beni) con gli effetti propri.
Si è affermato (Corsi) che il fondo patrimoniale non necessiterebbe della pubblicità relativa alla convenzione, essendo sufficiente la pubblicità relativa ai beni (trascrizione per i beni immobili o mobili registrati, annotazione del vincolo per i titoli di credito)
 
==Classificazione==