Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Oi (discussione | contributi)
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: apostrofo dopo l'articolo indeterminativo
Riga 27:
*il ''matrimonium cum manum conventione''
*il ''matrimonium sine manu''
Il primo rappresentava la forma più antica di celebrazione, cui doveva seguire la coabitazione per un anno (''usus'')..</br>. Affinchè si realizzasse la ''Conventio'' la donna doveva essere nupta, cioè sposata, e l'uomo suo maritus. Nel diritto antico troviamo altri due modi di aquisto della manus sulla donna da parte del marito: la coemptione e la confarreatio. Mentre l'usus era un principio di applicazione dell' usocapione, la coemptione, o coemptio, era un 'applicazione della mancipatio e consisteva in una finta compra-vendita della donna. Il maritus pagava il prezzo simbolico di una moneta aquistando la manus sulla donna matrimonii causa. La confarreatio invece era una cerimonia religiosa che si svolgeva davanti a dieci testimoni e al Flamen Dialis, i due sposi spezzavano una focaccia di farro come simbolo della volontà di unirsi in matrimonio. A seguito della Conventio in manum la donna entrava nella famiglia del marito loco filiae, perdendo ogni legame con la famiglia di origine.
Il ''matrimonium sine manu'' nacque infatti in epoca repubblicana, per evitare i gravi effetti che l'uscita della donna dalla famiglia originaria comportava, ossia la perdita di tutti i diritti successori verso la famiglia d'origine.</br> Secondo una disposizione contenuta nelle XII tavole, la donna può assentarsi, prima del termine di ogni anno, per tre notti consecutive (Trinocti usurpatio), interrompendo così l'usus da parte del marito ed evitando la manus maritalis.
In età postclassica, grazie soprattutto all'influenza del [[w:Cristianesimo|Cristianesimo]], si andò affermando il matrimonio come [[w:Negozio giuridico|negozio giuridico]]: per il sorgere del vincolo non occorrevano più né l' ''usus'' né il permanere dell' ''affectio maritalis'', ma bastava il [[w:Consenso|consenso]] iniziale degli sposi. Giustiniano sancì definitivamente la figura del negozio "matrimonio", i cui effetti si verificavano per l'intervento del semplice consenso iniziale.</br>