Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni
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===La ''mancipatio''===
La '''''mancipatio''''' era il più antico negozio traslativo della proprietà. Era un negozio solenne che si svolgeva tra il mancipio dans e il mancipio accipiens, rispettivamente il venditore ed il compratore, che davanti a cinque testimoni e ad un libripens, colui che portava la bilancia, scambiavano l'oggetto del negozio, la res, pesandone il valore sulla bilancia e pronuciando formule solenni (certa e sollemnia verba). Il potere che ne deriva sui beni sociali, le res mancipi, è appunto la mancipatio. Tale negozio veniva usato anche per altri scopi:
*come vendita della figlia fatta dal padre allo sposo;
*come consegna del ''nexum'' (debitore) a garanzia dell'obbligazione.
*come negozio di trasferimento di poteri sulle persone in causa mancipi.
La dottrina romana, elaborando la categoria dei negozi giuridici che servono al commercio dei beni, dovette distinguere nettamente la ''mancipatio'' adibita a questo fine che aveva assunto nella sottostruttura tutti gli elementi del ''negotium iuris gentium'', dalla ''mancipatio'' che è mera formalità, apparenza, come nella ''coemptio'', nella ''mancipatio familiae'' e così via.▼
E' un negozio del tipo gesta per aes et libram.
▲In seguito la sostanza dell'istituto cambiò e divenne un negozio astratto di trasferimento del dominium sulle res mancipi, aquistando il carattere di imaginaria venditio. La dottrina romana, elaborando la categoria dei negozi giuridici che servono al commercio dei beni, dovette distinguere nettamente la ''mancipatio'' adibita a questo fine che aveva assunto nella sottostruttura tutti gli elementi del ''negotium iuris gentium'', dalla ''mancipatio'' che è mera formalità, apparenza, come nella ''coemptio'', nella ''mancipatio familiae'' e così via.
Effetto caratteristico della ''mancipatio'' era la ''obligatio auctoritatis'', in base alla qale il ''mancipium dans'' era obbligato a garantire l'evizione al compratore contro terzi, fino a che il compratore stesso, dopo aver usucapito il bene per il trascorrere del tempo, avesse potuto difendersi da solo con la ''rei vindicatio''.
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