Prontuario di diritto romano/La filiazione: differenze tra le versioni

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===''Adoptio''===
 
L'adozione seguiva nel diritto ante[[w:Giustiniano|giustinianeo]] una procedura complicata. Doveva precedere la rinuncia dell'antico ''paterfamilias'' alla sua potestà con tutte le debite solennità; unamancipando voltaossia eseguitetrasferendo queste,all'adottante il figlio per tre volte. Così facendo si estingueva la ''patria potestas'' che veniva trasmessa al nuovo ''paterfamilias'' mediante la ''in iure cessio'', consistente in un finto processo, nel quale il nuovo ''paterfamilias'', presentandosi al magistrato ''(in iure)'', simulava di rivendicare dall'antico il suo diritto di patria potestà.</br>
Nel diritto giustinianeo, l'adozione ha luogo in modo più semplice. L'adottante si reca insieme con l'antico ''paterfamilias'' e con il suo legittimo ''filiusfamilias'' dinanzi al [[w:magistrato|magistrato]], il quale prende nota della dichiarazione concorde delle tre parti.</br>
Si poteva adottare attribuendo indifferentemente il grado di figlio o nipote, il che ha importanza per la posizione futura del ''filiusfamilias'' e per i suoi diritti di [[w:successione|successione]].