Prontuario di diritto romano/La filiazione: differenze tra le versioni
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Per tale forma di assoggettamento alla ''[[w:patria potestas|patria potestas]]'', era previsto nei tempi antichi che si dovesse fare in [[w:Roma|Roma]] dinanzi ai [[w:comizi curiati|comizi curiati]], presieduti dal ''[[w:Pontefice (storia romana)|pontifex]]''; quest'ultimo, presa cognizione della vicenda, interrogava l'adrogante, l'adrogato e poi il popolo delle curie (rappresentato dai 30 [[w:Littore|Littori]].</br>
Con la ''adrogatio'',
Non era consentita <nowiki>l'</nowiki>''adrogatio'' delle donne e degli impuberi. In età imperiale, [[w:Antonino Pio (imperatore)|Antonino Pio]] permise anche l'arrogazione degli impuberi e delle donne, ma solo compiendo la procedura nelle province romane.
L'adrogato, subiva una capitis deminutio minima, subendo un cambiamento dello stato familiare e diventando alieni iuris, tutto il suo patrimonio diveniva dell'arrogante,anche i sacra del paterfamilias arrogato si estinguevano.
Questo istituto era caratterizzato dall'equiparazione dei filius iure legeque ai filius nato da giuste nozze.
===''Adoptio''===
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