Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni
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*il ''matrimonium sine manu''
Il primo rappresentava la forma più antica di celebrazione, cui doveva seguire la coabitazione per un anno (''usus'')..</br>
Il ''matrimonium
In età postclassica, grazie soprattutto all'influenza del [[w:Cristianesimo|Cristianesimo]], si andò affermando il matrimonio come [[w:Negozio giuridico|negozio giuridico]]: per il sorgere del vincolo non occorrevano più né l' ''usus'' né il permanere dell' ''affectio maritalis'', ma bastava il [[w:Consenso|consenso]] iniziale degli sposi. Giustiniano sancì definitivamente la figura del negozio "matrimonio", i cui effetti si verificavano per l'intervento del semplice consenso iniziale.</br>
Per un matrimonio legittimo occorrevano vari requisiti: anzitutto, lo ''ius connubi'', che spettava a tutti i ''cives romani''. In secondo luogo, occorreva la ''pubertas'' e il consenso dei nubendi e del ''paterfamilias''.</br>
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