Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni

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Nelle imprese sociali regolate dal d. lgs. n. 155/2006 la responsabilità limitata è assicurata, ma un regime normativo analogo a quello dell’art. 38 c.c. si attiva qualora il patrimonio si riduca di un terzo rispetto a quello minimo individuato dalla legge, con previsione per la verità assai discutibile sotto il profilo tecnico (art. 6).<br/>
Diversa è la responsabilità degli amministratori per ''mala gestio'', ossia per avere male agito nell’esercizio delle loro funzioni gestorie, arrecando danno all’ente, responsabilità che può essere azionata dall’ente medesimo, attraverso i suoi nuovi organi, e che non conduce all’imputazione all’amministratore dei debiti dell’organizzazione, ma soltanto all’eventuale condanna a risarcire il danno cagionato.
 
 
=== L'insolvenza dell'impresa sociale e le conseguenze ===