Prontuario di diritto romano/La responsabilità: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m cambio avanzamento a 75% |
|||
Riga 1:
{{Avanzamento|75%}}▼
{{Prontuario di diritto romano}}
==La responsabilità contattuale==
I criteri di imputazione della responsabilità erano considerati "elementi naturali" del [[w:contratto|contratto]], ma potevano essere modificati dalle parti.
Alcuni contratti ammettevano solo il ''dolus malus'' (frode), altri il dolo e la colpa: ''«magna neglegentia colpa est; magna culpa dolus est»'': con queste regole, il [[w:diritto romano|diritto romano]] imputava l'[[w:inadempimento|inadempimento]], ma non trascurava di operare una graduazione della colpa.
==Esonero da responsabilità contrattuale==
I casi di esonero da responsabilità erano dati dalla ''vis maior'' e dal ''casus fortuitus'', che portavano senz'altro alla liberazione del debitore, in quanto in entrambi i casi si trattava di eventi del tutto inevitabili (''rapinae, incendia, impetus praedonum,'' ecc).
Nei casi in cui l'inadempimento poteva addebitarsi al debitore, l'[[w:obbligazione (diritto)|obbligazione]] continuava a sussistere, in virtù del principio della ''perpetuatio obligationis'' che poteva far condannare il debitore (dal [[w:giudice|giudice]] a pagare una somma di denaro in luogo della prestazione ormai divenuta impossibile. Tra l'altro, vigeva anche il principio della ''compensatio lucri cum damno''.
Era ben nota anche la responsabilità ''ex recepto'': essa si agganciava ai contratti di ''jus civile'' che importavano restituzione o gestione; la ''neglegentia'' nella custodia faceva scattare una sorta di [[w:responsabilità oggettiva|responsabilità oggettiva]], per cui il soggetto passivo era tenuto a ''praestare dolum''. Tale criterio di imputazione si riteveva applicabile se l'oggetto depositato o [[w:comodato|comodato]] periva.
==La ''culpa''==
La colpa contrattuale interveniva negli [[Prontuario di diritto romano/Atti illeciti|atti illeciti]] collegati ad un particolare rapporto (derivante da contratto) con un altro soggetto.
Erano ipotesi note:
*la ''culpa lata'' (cioè non capire quello che tutti capiscono) assimilata in qualche ipotesi al [[w:dolo|dolo]],
Line 23 ⟶ 26:
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Tutela dei diritti]]
▲{{Avanzamento|75%|11 luglio 2008}}
|