Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni

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==== La cooperativa ====
Anche la cooperativa può essere utilizzata per l’esercizio di un’impresa sociale, attraverso la “variante” della ''cooperativa sociale'', per i settori menzionati dalla [[s:L. 8 novembre 1991, n.381 - Disciplina delle cooperative sociali|legge n. 381/1991 ('''''link''''')]], oppure secondo le norme generali del codice civile (artt. 2511 ss.). <br/>
Essa deve essere costituita per atto pubblico, ed ottiene il riconoscimento con la mera iscrizione nel Registro delle Imprese; l’unica fase pubblicistica di controllo concerne però la verifica sulla legittimità delle clausole dell’atto costitutivo condotto dal notaio che rogita lo stesso atto.<br/>
Non occorre un capitale minimo, ma se i soci sono meno di otto la società sarà regolata dalle disposizioni in materia di s.r.l., laddove nel caso opposto la disciplina codicistica sarà integrata da quella in tema di s.p.a.; i soci tuttavia, se sono meno di venti, e se l’attivo dello stato patrimoniale non eccede il milione di euro, possono comunque adottare la “sotto- forma” s.r.l.<br/>