Impresa sociale di comunità/Rapporti di lavoro: differenze tra le versioni

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# Per quanto attiene agli ''incentivi normativi'', il primo di essi consiste nel fatto che il lavoratore svantaggiato assunto con contratto di inserimento può essere inquadrato in una categoria fino a due livelli inferiore rispetto a quella spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Si tratta della previsione di un salario di ingresso che comporta, evidentemente, un abbassamento del costo del lavoro in capo alla parte datoriale. Sempre con riguardo agli incentivi di carattere normativo, le disposizioni in materia di contratto di inserimento stabiliscono che i lavoratori assunti con tale contratto non si computino nell’organico aziendale ai fini applicativi di determinati istituti di matrice legale o contrattuale collettiva, salva peraltro la facoltà, riconosciuta alle parti sociali, di disporre diversamente. Gli effetti più significativi dell’istituto del non computo riguardano, evidentemente, gli ambiti di applicazione delle tutele reale ed obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo: ricorrendo al contratto di inserimento, in altri termini, il datore di lavoro non corre il rischio di superare la “fatidica” soglia dei 15 dipendenti, che costituisce appunto lo spartiacque, nell’ordinamento italiano, tra applicabilità, o meno, della normativa che garantisce al lavoratore la possibilità di essere o meno reintegrato nel posto di lavoro.
# Sul versante degli ''incentivi economici'', le norme relative al contratto di inserimento richiamano quelle dettate in tema di contratti di formazione e lavoro, a mente delle quali sono previsti, a favore del datore di lavoro, degli sgravi contributivi in misura differenziata sulla base di diversi fattori, quali soprattutto la tipologia del lavoratore svantaggiato coinvolto (v. Circolare Ministero del Lavoro n. 31 del 21 luglio 2004, art. 8 ['''''link'''''[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F7398EC9-A5AE-44DB-B6A7-BB4C41A95A24/0/20040721_Circ_31.pdf]]). Vi è comunque uno sgravio contributivo minimo pari al 25%. La conferma di tali incentivi economici ha peraltro natura provvisoria, nel senso che, a detta del medesimo legislatore, gli stessi dovranno essere rivisti e ripensati nell’ambito della più complessa riforma (non ancora approvata) degli ammortizzatori sociali e degli aiuti all’occupazione. Per il momento, stante l’accertata incompatibilità di alcune delle norme incentivanti in materia di contratto di formazione e lavoro con la disciplina comunitaria, il legislatore ha deciso di confermare gli sgravi contributivi con riguardo a tutte le categorie di lavoratori svantaggiati che possono essere assunte con contratto di inserimento, salvo che con riguardo alla prima, ovvero ai giovani tra i 18 ed i 29 anni. Del resto, in ordine a tale categoria sussiste ancora una discrasia tra regolamentazione comunitaria e legislazione nazionale, laddove il legislatore UE riconosce sì i giovani quali lavoratori svantaggiati, ma solo laddove questi abbiano meno di 25 anni di età.