Impresa sociale di comunità/Rapporti di lavoro: differenze tra le versioni

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Il presente paragrafo si suddivide in due diverse sezioni: la prima dedicata all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali e la seconda all’inserimento dei soggetti svantaggiati nelle imprese sociali. Ciò consentirà di mettere in luce le innovazioni apportate dal legislatore su questi aspetti, proprio con la normativa in materia di impresa sociale e di capire quali limiti tali innovazioni in realtà incontrino.<br/>
A tale ricostruzione seguirà, poi, l’analisi degli strumenti convenzionali, anch’essi per molti versi problematici e perfettibili, messi in campo dal legislatore con la l. n. 68 del 1999 ['''''link'''''[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm]] prima e con il d. lgs. n. 276 del 2003 poi.
 
 
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===L'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nelle imprese sociali===
La recente legislazione in tema di impresa sociale – la l. delega n. 118 del 2005 ['''''link'''''] ed il d. lgs. n. 155 del 2006 ['''''link'''''[http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/06155dl.htm]] – introduce disposizioni specifiche in materia: si tratta, soprattutto, dell’art. 2 del d. lgs. n. 155 del 2006, in virtù del quale possono acquisire la qualifica di impresa sociale, fra le altre, le organizzazioni private che esercitino la propria attività al fine di promuovere l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Fatta questa affermazione di carattere generale, il legislatore si dedica successivamente all’identificazione dei soggetti svantaggiati, da un lato, senza peraltro prendere posizione; dall’altro, al tema degli incentivi da riservare alle imprese sociali che si occupino dell’inserimento lavorativo di costoro.
 
 
====L’ampliamento del concetto di lavoratore svantaggiato====
La normativa in esame richiama, a fini definitori, la legislazione di matrice comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione (Regolamento CE n. 2204/2002) ['''''link'''''[http://www.docup.toscana.it/service/aiuti_di_stato/files/Reg_CE_2204_02.pdf]]. Il provvedimento normativo da ultimo citato fa propria una ''nozione di persona svantaggiata più ampia'' rispetto al passato, riferendosi non soltanto ai disabili, ma anche ad altre categorie di soggetti, ulteriori persino rispetto a quelle contemplate dalla l. n. 381 del 1991. <br/>
Va peraltro rilevato che, a differenza di altri interventi legislativi di cui si dirà tra breve (ci si riferisce soprattutto all’art. 14 del d. lgs. n. 276 del 2003, c.d. Riforma Biagi del mercato del lavoro), l’art. 2, co. 2 del d. lgs. n. 155 del 2006 in materia di impresa sociale richiama soltanto alcuni dei soggetti svantaggiati di cui alla disciplina comunitaria.<br/>
La norma in esame distingue, in particolare, tra lavoratori disabili e lavoratori svantaggiati. Quanto ai primi, si tratta di: