Impresa sociale di comunità/Rapporti di lavoro: differenze tra le versioni

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M. Borzaga
 
Nel presente capitolo si prenderanno in esame le peculiarità dei rapporti di lavoro nelle imprese sociali e si tenterà di mettere in luce quali forme di incentivo, sia economico che normativo, siano collegate ai suddetti rapporti. Si approfondirà anzitutto lo status del socio-lavoratore di cooperativa, facendo particolare attenzione alle “deviazioni” che caratterizzano tale figura di lavoratore rispetto ai lavoratori standard, “deviazioni” dovute alla convivenza, in capo a tale soggetto, di due diversi rapporti, associativo e di lavoro. In secondo luogo, ci si occuperà dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, istituto tipico, inizialmente, delle cooperative sociali ed oggi invece applicabile, in generale, a tutte le imprese sociali. In tale contesto, ci si concentrerà sugli incentivi economici e normativi a disposizione delle cooperative e delle imprese sociali, approfondendo, di seguito, l’istituto delle convenzioni tra uffici pubblici, datori di lavoro privati e cooperative sociali, introdotto dall’art. 12 della l. n. 68 del 1999 ['''''link'''''[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm]] (e successivamente implementato dall’art. 14 del d. lgs. n. 276 del 2003 ['''''link'''''[http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03276dl.htm]]) per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. In terzo luogo, si analizzeranno i contratti di lavoro atipici previsti dall’ordinamento italiano, mettendone in luce le caratteristiche principali e le ragioni per cui cooperative ed imprese sociali potrebbero essere indotte a farne uso. Particolare attenzione sarà dedicata al contratto di inserimento, introdotto dalla l. n. 30 del 2003 ['''''link'''''[http://www.camera.it/parlam/leggi/03030l.htm]] e dal d. lgs. n. 276 del 2003, in considerazione del fatto che esso potrebbe costituire, per i profili incentivanti che lo caratterizzano, uno strumento utile a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nell’ambito delle cooperative e, più in generale, delle imprese sociali.
 
 
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''Mentre il presente manuale era in corso di stampa, il legislatore italiano è intervenuto su alcune delle questioni in esso trattate, modificando, in particolare, la disciplina relativa alle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (par. 4). In effetti, l’art. 1, co. 37 della l. n. 247 del 2007 ['''''link'''''[http://www.camera.it/parlam/leggi/07247l.htm]](attuativa del cosiddetto Protocollo Welfare) ha modificato l’art. 12 della l. n. 68 del 1999 e ha introdotto nella stessa un nuovo art. 12bis, mentre l’art. 1, co. 38 della medesima legge ha abrogato l’art. 14 del d. lgs. n. 276 del 2003. Le modifiche apportate all’art. 12 della l. n. 68 del 1999 non sembrano essere particolarmente rilevanti: assai più significativa è, invece, l’introduzione del nuovo modello convenzionale di cui all’art. 12bis della l. n. 68 del 1999, che ha di fatto sostituito quello di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 276 del 2003. Se non è questa la sede per poter approfondire tali questioni, va peraltro rilevato che, nel modificare le norme citate, il legislatore del 2007 ha inserito le imprese sociali tra i soggetti che possono stipulare le convenzioni di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 12 ed al nuovo art. 12bis della l. n. 68 del 1999, colmando così una lacuna che si era avuto modo di segnalare nel corso della trattazione.''
 
 
==Il socio lavoratore di cooperativa==
Molte imprese sociali sono costituite in forma cooperativa e dunque assume particolare rilevanza, nel contesto in esame, approfondire il tema della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa (anche sociale), così come riformata dalla l. n. 142 del 2001 ['''''link'''''[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01142l.htm]].<br/>
Tale posizione giuridica ha da sempre sollevato numerosi dubbi tra i giuslavoristi: per molti anni (fino sostanzialmente alla riforma) si è quasi unanimemente ritenuto che il rapporto del socio lavoratore con la cooperativa fosse unico ed avesse natura associativa: le prestazioni lavorative di costui venivano conseguentemente ricondotte al contratto di società. Era in tal modo esclusa l’esistenza, in capo al socio lavoratore, di un rapporto di lavoro, e ciò nonostante il legislatore avesse esteso alla relativa categoria di soggetti significativi “spezzoni” della disciplina giuslavoristica e previdenziale.