Tecniche di redazione della sentenza amministrativa: differenze tra le versioni

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Gli '''elementi formali''' della sentenza amministrativa sono:
* il '''[[w:linguaggio|linguaggio]]''', ossia la forma espressiva: è un aspetto fondamentale da tener presente nella redazione della sentenza, perché la proprietà di linguaggio, la chiarezza espositiva, il fraseggio scorrevole e l'utilizzo appropriato dei concetti fondamentali del [[w:diritto amministrativo|diritto amministrativo]] sono elementi di immediato impatto. Quando si scrive una sentenza, ma non solo una sentenza, l'aspetto primordiale da curare è la congruità espressiva a livello di [[w:grammatica|grammatica]] e [[w:sintassi|sintassi]].
* lo '''[[w:stile|stile]]''', ossia la proiezione della personalità del redattore in un testo scritto. Ovviamente, lo stile di una sentenza è soggettivo, pechè varia da estensore a estensore, essendo strettamente legato alla formazione culturale e professionale dell'estensore stesso. E'È stato osservato in [[w:dottrina|dottrina]] che «le migliori sentenze sono quelle che hanno lo stile di una lettera ad amici», senza eccessivi tecnicismi (che potrebbero finire col diventare [[w:Crittografia|criptici]]).
* la '''[[w:lunghezza|lunghezza]]''', ossia le dimensioni del testo. La lunghezza di una sentenza può dipendere dalla complessità del caso trattato. Tuttavia, nella prassi vi sono sentenze brevissime redatte dall'[[w:Consiglio di Stato|Adunanza Plenaria]] e sentenze-trattato (con una dotta premssa teorica per inquadrare la materia) dei [[w:Tribunale Amministrativo Regionale|giudici di merito]]. Anche quando la vicenda di fatto potrebbe essere risolta con una sintetica decisione di rito (inammissibilità o irricevibilità del [[w:ricorso|ricorso]]), spesso vi è anche la trattazione delle questioni di merito (ad es. per ragioni di completezza espositiva).
* le '''citazioni [[w:Dottrina|dottrinali]]''': per il [[w:Giurisdizione civile|giudice civile]], vi è un divieto espresso di citare singoli autori di dottrina (cfr. art. 118, comma 3, disp. att. [[w:Codice di procedura civile|cod. proc. civ.]]), ed infatti risulta un'unica citazione fatta dalla Cassazione nel [[w:1896|1896]]. Per il [[w:Giurisdizione amministrativa|giudice amministrativo]], tale divieto non è operante, in quanto non previsto dall'art. 65 r.d. [[w:17 agosto|17 agosto]] [[w:1907|1907]], n. 642, e tuttavia nella prassi dal [[w:1890|1890]] ad oggi non risultano riferimenti ad autori della dottrina (ma solo alla "dottrina" in generale) nelle sentenze amministrative.