Prontuario di diritto romano/La capacità di agire: differenze tra le versioni

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La ''gestio'' era la normale gestione degli affari, mentre l' ''auctoritas interpositio'' consisteva nell'approvazione successiva, da parte del tutore, degli atti compiuti dal pupillo ''proximus pubertati''.</br>
Se il pupillo era ''infans'', il tutore compiva egli stesso l'atto, ritrasferendogli gli effetti; non si trattava quindi di gestione rappresentativa ma piuttosto di una ''[[w:negotiorum gestio|negotiorum gestio]]'', poiché il tutore agiva per conto dell'impubere ma in nome proprio.</br>
E'È da notare che, mentre in epoca classica il tutore poteva compiere ogni atto di amministrazione, in età postclassica divenne sempre più frequente la necessità dell'autorizzazione del [[w:Magistratura|magistrato]] per gli atti di straordinaria amministrazione.</br>
Le fonti sottolineano che «se non interviene l' ''auctoritas'' del tutore, di certo chi contrae con il pupillo poi resta obbligato, mentre al contrario il pupillo non resta obbligato». Il tutore trattava gli affari del pupillo come propri, diventando personalmente proprietario e obbligato.</br>
La [[w:responsabilità|responsabilità]] del tutore era assai grave; al termine della tutela, egli era tenuto al rendimento dei conti, ed in caso di cattiva amministrazione ([[w:dolo|dolosa]] o per [[w:Colpa|negligenza]]) erano date contro di lui delle azioni infamanti: ''actio suspecti'', ''actio rationibus distrahendis'', ''actio tutelae bonae fidei''.</br>
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===La curatela===
 
E'È difficile individuare la differenza tra tutela e curatela in diritto romano.</br>
In linea di massima, la curatela fu predisposta a favore di soggetti privi delle normali capacità psichiche, e si concretava nella sola ''negotiorum gestio''. Ma quando la tutela si trasformò, avvicinandosi alla moderna concezione, quasi si confuse con la curatela.</br>
Gli idioti, i sordi e i muti, e coloro che soffrivano di malattie croniche, poiché non erano in grado di sopravvivere con le proprie capacità e con i propri mezzi, dovevano essere affidati a dei curatori nominati dal pretore o dai governatori delle province: i ''curatores debilium personarum''.</br>