Prontuario di diritto romano/L'obbligazione: differenze tra le versioni

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Era ammessa la rappresentanza, per lo più in forma indiretta, e si conoscevano diverse categorie di soggetti che non potevano contrarre (muti, sordi, pazzi, minori, ecc.).</br>
Circa l'oggetto della [[w:prestazione|prestazione]], nei tempi arcaici era la [[w:Persona fisica|persona]] del debitore; poi si intese nel senso del comportamento che il debitore doveva tenere per soddisfare la pretesa del creditore: poteva essere un ''facere'', un ''non facere'', un ''dare'', un ''praestare'' (nel senso di "garantire").</br>
Era ritenuta ''inutile stipulatio'' (cioè invalida) quella avente ad oggetto ''res sacrae'' o ''res extra commercium'', ''res illicitae'' o ''turpes''. E'È da notare che se l'oggetto era indeterminabile o indefinito, l'obbligazione era nulla, mentre la semplice ''difficultas praestationis non facit inutilem stipulationem''.</br>
Circa le clausole apponibili, la disciplina era la stessa degli elementi accidentali del negozio, con tutte le conseguenze relative.</br>
Oltre la ''condicio'' e il ''dies'', anche i "luoghi" erano soliti essere inseriti nelle obbligazioni, come quando si diceva "prometti di dare in [[w:Cartagine|Cartagine]]": questa stipulazione, sebbene sembri sorgere puramente, tuttavia aveva inserita in sé una circostanza (cd. ''tempus iniectum'') della quale il promittente approfittava per eseguire la prestazione.</br>
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Sono obbligazioni naturali (''naturales tantum''):
 
#le obbligazioni degli schiavi sia tra di loro, sia col loro padrone, sia con estranei. E'È vero che gli schiavi non avevano [[w:capacità giuridica|capacità giuridica]], ma è anche vero che essi contraevano obbligazioni "per il loro padrone" e non già per sè stessi, ed è questo aspetto che conferiva validità civile a questo genere di obbligazioni.
#le obbligazioni tra persone legate insieme da un rapporto di patria potestà (ad es. tra ''paterfamilias'' e ''filiusfamilias'' o tra due ''filiifamilias'' soggetti alla medesima patria potestà). Quello che impediva il sorgere di un'obbligazione giuridica era la presenza della ''patria potestas'', sicché restavano possibili le sole ''obligationes naturales tantum''.
#le obbligazioni estinte per ''capitis deminutio'' anche ''minima'' (si ricordi che le obbligazioni potevano estinguersi a seguito di emancipazione, ''adrogatio'', adozione). Poiché si trattava di una singolare causa di estinzione dell'obbligazione, la [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] stabilì che l'obbligazione civile estinta dava luogo ad una obbligaione naturale solo se si trattava di una prestazione di mero fatto (le obbligazioni aventi ad oggetto la trasmissione di un diritto restavano estinte e non facevano luogo a obbligazioni naturali).