Prontuario di diritto romano/Il regime patrimoniale familiare: differenze tra le versioni

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In età postclassica, la moglie ebbe la possibilità di iscrivere ''[[w:ipoteca|hypoteca]]'' legale tacita su tutti i beni del marito, a garanzia della restituzione della dote in caso di scioglimento del matrimonio, e di avere il ''privilegium exigendi'' nei confronti dei creditori del marito.</br>
 
PoichèPoiché i beni apportati in dote erano irripetibili, appariva ingiustificato l'arricchimento del marito in caso di divorzio: si cercò di rimediare, dapprima con ''stipulationes'' private (che pattuivano la restituzione della dote in caso di divorzio) che consentivano <nowiki>l'</nowiki>''actio ex stipulatu'', e poi con una vera azione legale, indipendente da qualunque convenzione (<nowiki>l'</nowiki>''actio rei uxoriae'').</br>
Quest'ultima era l'azione dotale vera e propria, di natura penale, che competeva alla donna in caso di indebita alienazione (da parte del marito) dei beni dotali o di mancata restituzione degli stessi dopo il divorzio, stante il vincolo di destinazione dei beni dotali.</br>
<nowiki>L'</nowiki>''actio rei uxoriae'' era un'azione: