Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni
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Un disincentivo forte ad assumere la carica di amministratore, nelle associazioni non riconosciute, è comunque dato dalla responsabilità per le obbligazioni ex art. 38 del codice civile. <br/>
La capacità della minoranza, o comunque di talune categorie di soci, di poter influire nella nomina degli amministratori (o meglio di taluni di essi) potrebbe essere assicurata con l’accorgimento statutario di descrivere un procedimento deliberativo fondato sul c.d. ''voto di lista''. Si reputa inoltre possibile che il potere di nomina di taluni amministratori (comunque in minoranza) sia attribuito a soggetti esterni, ad esempio altre organizzazioni non profit, oppure enti pubblici,
Anche nelle fondazioni è possibile attribuire il potere di nomina di taluni amministratori ai fondatori (i quali tuttavia non si possono riservare a vita la carica amministrativa), oppure a soggetti esterni (l’esempio delle fondazioni bancarie è in tal senso, ma la legislazione speciale è ricca di altre applicazioni).<br/>
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Nelle cooperative la maggioranza degli amministratori deve essere socia (art. 2542 c.c.), o comunque dev’essere scelta fra le persone indicate dai soci che abbiano natura di soggetti collettivi. Lo statuto può comunque prevedere il potere di nomina di amministratori, sempre in misura minoritaria, in capo ad enti pubblici (art. 2542 c. 4 c.c.); inoltre si può statuire che uno o più amministratori (ma non più di un terzo per i portatori di strumenti finanziari) siano scelti fra appartenenti alle diverse categorie di soci, dovendosi tenere conto all’interesse di ciascuna categoria nell’attività sociale.<br/>
Gli amministratori nominati dagli stakeholder, in forza di poteri statutari, oppure di apposita previsione di voto di lista, possono essere resi indipendenti introducendo appositi requisiti statutari di professionalità e di indipendenza, che segnino la loro autonomia rispetto ai soci fondatori ed agli amministratori “esecutivi”, a somiglianza di quanto accade per le società quotate.<br/>
La cooperativa può inoltre adottare il modello di amministrazione ''dualistico'' (art. 2544 c. 2 c.c.), regolato per le s.p.a., nel qual caso i membri del ''consiglio di sorveglianza'' scelti dai soci cooperatori
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Adottando ancora, ed in alternativa, il sistema ''monistico'' (art. 2544 c. 3 c.c.), si accoglie una struttura organizzativa ove all’interno del consiglio di amministrazione si dà vita ad un ''comitato per il controllo sulla gestione'' (ove siedono amministratori “indipendenti”), e volendo ancora ad un ''comitato esecutivo ristretto'', del quale comunque i rappresentanti degli stakeholder che non siano altresì soci cooperatori non possono far parte per legge.
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La relazione degli amministratori al bilancio annuale poi potrebbe per statuto ricomprendere anche un’esposizione del rapporto fra c.d.a. e comitato di supervisione (od altri), dando conto eventualmente delle circostanze per cui l’organo amministrativo ha ritenuto di discostarsi dai pareri resi dall’organo intermedio. L’obbligo di ''disclosure'' (divulgazione delle informazioni) all’assemblea potrebbe essere imposto, eventualmente, anche soltanto nell’ipotesi in cui il conflitto fra c.d.a. e comitato diventi endemico, sicché il c.d.a. adotti decisioni difformi dal parere del comitato con una frequenza superiore ad una certa soglia, da individuare anch’essa nello statuto.<br/>
Andrebbe valutata anche la possibilità che il comitato disponga di un potere di attivarsi autonomo, e di esprimere pareri (sempre non vincolati) sulle materie di interesse, oppure di chiedere la convocazione dell’assemblea, al fine di esporre i risultati delle proprie indagini (ad esempio sulla qualità dei servizi), oppure di discutere degli eventuali conflitti con il c.d.a.}}
In teoria si potrebbe spingere i poteri da attribuire al comitato sino a definire veri e propri poteri di autorizzazione preventiva in capo a quest’ultimo: in tal caso tuttavia sarebbe sempre opportuno prescrivere la possibilità di risolvere l’eventuale impasse facendo ricorso ad un organo superiore (ad esempio l’assemblea, l’attribuzione di competenze gestorie alla quale tuttavia potrebbe dar luogo a dubbi di legittimità).
Non sarebbe da escludere la possibilità di dar vita anche ad un ''comitato etico'', composto da personalità di spicco dell’organizzazione, o comunque considerate “di riferimento” per la stessa, oppure a “''comitati tecnici''” che potrebbero ospitare persone
{{in_pratica|1=Il comitato etico potrebbe divenire l’organo di secondo grado per l’adozione di atti importanti e caratterizzanti (ad esempio il codice etico, oppure specifici protocolli di comportamento, comunque destinati all’approvazione in assemblea), rendere pareri su atti importanti (ad esempio l’adozione dei regolamenti od il bilancio sociale), risolvere talune dispute interne fra organi, oppure verificare la legittimità e l’aderenza ai fini statutari di decisioni di particolare rilevanza (ad esempio l’esclusione di associati). <br/>▼
▲Il comitato etico potrebbe divenire l’organo di secondo grado per l’adozione di atti importanti e caratterizzanti (ad esempio il codice etico, oppure specifici protocolli di comportamento, comunque destinati all’approvazione in assemblea), rendere pareri su atti importanti (ad esempio l’adozione dei regolamenti od il bilancio sociale), risolvere talune dispute interne fra organi, oppure verificare la legittimità e l’aderenza ai fini statutari di decisioni di particolare rilevanza (ad esempio l’esclusione di associati). <br/>
Nel comitato etico, oppure nel comitato di supervisione (o nel consiglio di sorveglianza) potrebbero essere accolti in ipotesi anche i membri esecutivi dell’organo amministrativo, nel periodo in cui questi non possano essere nuovamente eletti: in tal modo essi continuerebbero ad erogare il loro contributo anche “personale”, ed acquisirebbero al contempo la cultura dell’ “autonomia”.}}
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Nelle cooperative è obbligatoria la nomina del ''collegio sindacale'' (art. 2543 c.c.), quando il capitale superi quello minimo prescritto per le s.p.a., oppure la società oltrepassi due dei limiti stabiliti dall’art. 2435bis c.c. per la redazione del bilancio in forma semplificata.<br/>
La revisione contabile può qui essere attribuita ad un revisore apposito (art. 2409''bis'' c.c.), ed in tal caso il collegio sindacale ha funzioni di esclusivo controllo sulla gestione
L’adozione del collegio sindacale è comunque obbligatoria, negli stessi casi, per le imprese sociali di cui al d. lgs. n. 155/2006, benché non costituite in forma societaria (art. 11).
== Strumenti di autoregolazione ==
=== Codici di autoregolazione dell'impresa ===
Si tratta di codici che raccolgono indicazioni di autoregolazione utili a più scopi, tra cui due rilevano sopra tutti: <br/>
# lo scopo di ''guidare'' gli operatori nella razionalizzazione dell’assetto interno all’ente, sotto i profili organizzativo e gestionale;
# lo scopo di ''rappresentare'' all’esterno che sono attuate best practices modellate sulle specificità
In altri termini questi codici consentono di rappresentare direttrici di amministrazione e di gestione collocandole su di un piano normativo differente rispetto a quello statutario – precisamente, organizzativo-aziendale – facendo sì che venga valorizzato soprattutto il ruolo di benchmarking nei confronti dei partecipanti all’impresa
Tra le ragioni che giustificano l’adozione dei codici di autoregolazione, ragioni che al contempo definiscono i confini delle macro-aree che essi possono regolare, tre in particolare meritano di essere evidenziate.
# In primo luogo si consideri che anche qui, come vale per tutte le imprese sociali, si rileva l’esigenza di ''ridurre al minimo l’opacità informativa'' nelle relazioni tra organi interni. I codici possono pertanto avere come oggetto la specificazione delle titolarità, la definizione dei contenuti e la declinazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle norme sulla trasparenza che è opportuno garantire nei contesti di amministrazione e gestione dell’impresa (ad esempio, con riguardo ai profili di natura contabile, e in generale ai vincoli economici, che devono essere conosciuti da chi contribuisce al processo decisionale dell’impresa; con riguardo alle specificità degli scopi economici o sociali che gli amministratori devono perseguire), e istituzionali in genere (ad esempio, con riguardo al grado di coerenza tra le fonti di finanziamento ed il loro utilizzo; con riguardo alla verifica dei risultati raggiunti e delle conseguenze sociali dell’attività sotto il profilo dell’orientamento delle finalità solidaristiche).
# In secondo luogo si tenga in conto che, per quanto l’attività degli enti non profit induca minori occasioni di incorrervi, anche nell’ambito
# In terzo e ultimo luogo si abbia a mente che le imprese sociali possono essere interessate da derive di isomorfismo in genere, e in particolare di tolleranza da parte del mercato e di autoreferenzialità. Come conseguenza, eventuali perdite di efficacia sotto il profilo organizzativo e decisionale potrebbero essere inopportunamente ritenute fisiologiche e connaturate a imprese che – quali quelle in esame – rappresentano il contraltare associativo degli enti for profit. I codici possono pertanto svolgere indirette funzioni di ''precisazione dell’identità organizzativa''
{{in_pratica|1=Posto che le aree sopra definite consentono di predisporne di ulteriori, si
▲Posto che le aree sopra definite consentono di predisporne di ulteriori, si prova ora ad esemplificare talune linee di intervento autoregolativo. Naturalmente, ove applicate, esse dovranno essere coerenti con la forma giuridica adottata e non snaturare la distribuzione delle competenze che ciascun modello legale prescrive. Ciò premesso e considerato, i codici in esame potranno regolare profili organizzativi interni relativi a fasi diverse, quali quelle di ''indirizzo'' e ''coordinamento'', ''deliberative'' e di ''monitoraggio''. <br/>
* Se si vuole dare alla dimensione partecipativa una consistenza tenue, ma comunque riconoscibile, può essere valorizzata la costituzione di organi di indirizzo composti da rappresentanti dei partners operanti nella medesima rete di imprese di comunità.
* Può essere utile individuare soggetti cui fare monitorare i processi del coordinamento (trasversale o gerarchico) che sia costituito tra unità interne, favorendo così una gestione che valorizzi i pregi sia dell’approccio organizzativo per funzioni sia di quello per processi, entrambi ritenuti meritevoli di applicazione da parte delle imprese sociali.
* In dati contesti può rivelarsi importante che i momenti decisionali siano preceduti da un adeguato confronto con soggetti responsabili del proprio livello aziendale d’impiego, in ragione delle competenze specialistiche che essi posseggono, ovvero con soggetti rappresentanti
* Infine si possono prevedere meccanismi di monitoraggio sulla qualità dei servizi o dei prodotti scambiati, sia comprendendo questa fase di verifica nell’ambito del bilancio sociale, sia rendendola oggetto di una disciplina a sé stante.
L’elencazione è integrabile da ulteriori misure di favore per il coinvolgimento dei beneficiari nell’attività dell’ente. Si tratta, nel complesso, di regolare la gestione di una struttura organizzativa multistakeholder, operazione di fatto non semplice considerando i menzionati vincoli posti dalle discipline di sistema degli enti del Libro I del codice civile. È comunque opportuno praticare opzioni di questo tipo, concepite in una prospettiva di sussidiarietà aziendale. Sono infatti sempre più rilevanti, in ragione della progressiva maggiore complessità delle imprese di comunità e delle reti di cui esse fanno parte, le implicazioni economico-aziendali dei modelli di organizzazione sociale serventi nei confronti dei caratteri di partecipazione, mutualità, consumerismo e scambio che contraddistinguono, in via alternativa o contestuale, le relazioni tra le imprese qui in esame.}}
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=== Codici di autoregolazione etica ===
Esistono molteplici ragioni per cui l’adozione di codici etici da parte di organizzazioni non profit rappresenta un’opzione autoregolativa efficiente in modo particolare in questo contesto. Qui infatti appare più plausibile
Abbiamo scritto che anche nell’ambito
Una funzione non dissimile è assolta –
Anche nell’ambito specifico di un’organizzazione non profit è infatti possibile adottare un codice di autoregolazione etica e con questo ottenere contestualmente i seguenti risultati:
# arginare i comportamenti opportunistici degli operatori;
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{{in_pratica|1=Il codice etico potrà essere così suddiviso.
<ol>
<li>È bene che un preambolo contenga la rappresentazione della visione etica (mission e valori) dell’impresa. Qui dovrà tenersi conto che per definizione la visione di un’impresa di comunità non è unica e precostituita ma suscettibile di assestamenti per via del non sempre uniforme contributo ideologico apportato, in fasi di sviluppo successive, da diversi stakeholder. Compito del codice sarà dunque esprimere i contenuti del ''nucleo valoriale'', a partire dal quale possa dispiegarsi un’area valoriale più ampia, ma anche definire i confini di quest’area che si ritenga opportuno non varcare. </li>
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=== Codici di autoregolazione della rete ===
Le
Si è avuto modo di constatare che esiste una relazione diretta tra la densità del network e il grado di omogeneità delle aspettative degli stakeholder di una comunità. Da qui deriva la possibilità di ''uniformare la base di regolazione dei rapporti'' costituiti e mantenuti nella medesima comunità. <br/>
Per raggiungere questo obiettivo sarà indicato:
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Si consideri che potranno rivelarsi più complessi, e come tali meritevoli di particolare attenzione da parte dei codici di autoregolazione della rete, i rapporti in corso con amministrazioni, enti locali ed istituzioni intermedie in genere. Ciò potrà avvenire, ad esempio, nel caso in cui le imprese di comunità siano cointeressate da iniziative di sussidiarietà orizzontale nel settore dei servizi sociali e, specificamente, dall’operatività locale di strumenti di gestione contemplati per favorire la collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprese sociali quali sono i Piani sociali di zona, la cui rendicontazione ammette espressamente il coinvolgimento di imprese non profit, nonché da convenzioni o patti territoriali.
{{Collegamento|1=''Per ulteriori informazioni sui Piani di zona
Al contempo, vi sono buone ragioni per tener conto del fatto che la collaborazione potrà prodursi efficacemente tanto con altre imprese non profit, quanto con enti for profit, in virtù di già sperimentati processi di “disintermediazione”. Si potranno formalizzare modelli di ''solidarietà interaziendale'' e gestioni d’impresa reciprocamente comunicanti. Questo risultato è particolarmente importante in un contesto, quale quello del non profit, che pure non contempla la massimizzazione e la distribuzione degli utili, così favorendosi il mantenimento di adeguate condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’impresa. <br/>
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L’incentivo alla ''interrelazione regolativa'' deriva principalmente dall’esistenza di principi condivisi, quale che sia lo scopo per cui una rete è costituita (ad esempio, per sviluppare progetti comuni, acquisire od offrire servizi da/a i soggetti di un dato territorio, ecc.). Orbene, la funzione aggregativa che a monte è svolta da quei principi può essere senz’altro rafforzata dagli ''effetti reputazionali'' che discendono dal fatto stesso di sottoscrivere codici quali quelli in esame, e che si riverberano sia nei rapporti tra le imprese che costituiscono nodi della rete, sia nei rapporti tra le singole imprese e i propri stakeholder. <br/>
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Una volta che sia stata compiuta una scelta tra le forme giuridiche disponibili per la costituzione di un’impresa di comunità, le imprese strutturate e coese potranno profittare dell’adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, nonché della costituzione di organi intermedi, quale il comitato di supervisione, e di codici di autoregolazione del primo tipo descritto.<br/>
Le imprese in cui gli stakeholder abbiano caratteristiche differenti (per matrice culturale, settore di maturazione delle esperienze lavorative, ecc.) potranno giovarsi dell’adozione di un sistema di amministrazione e di altri organi di matrice autoregolamentare che contemplino membri indipendenti dotati di adeguati requisiti di esperienza e/o professionalità. <br/>
Anche non considerando ipotesi di drastici conflitti, e si pongano più circoscritti problemi di coordinamento dei rispettivi “linguaggi”, quella rappresentanza può aiutare a ''veicolare la condivisione di soluzioni operative'' laddove, ad esempio, si tratti di fare convergere le ragioni di chi nell’impresa possieda competenze più spiccatamente connesse al processo di start-up
L’adozione di codici di autoregolazione della rete, infine, rappresenta un’opzione meritevole di sperimentazione quale che sia l’ampiezza della base sociale dell’impresa di comunità. <br/>
Evidentemente essa sarà indicata allorché questa faccia parte di una rete contrattuale e/o proprietaria consolidata. Ma va precisato che codici del genere possono essere utili anche laddove la rete che connette i diversi operatori sia costituita in senso orizzontale, sulla base di relazioni che si attivano in rapporto alla realizzazione di dati progetti o iniziative e tra soggetti che non siano altrimenti legati da rapporti di gerarchia.<br/>
Si consideri da ultimo che questa espressione dell’autoregolazione imprenditoriale – ancora poco praticata per quanto corrisponda esattamente alle esigenze degli operatori che appartengono a un network – meglio di altre consente di formalizzare soluzioni organizzative di rete adatte ai caratteri specifici di imprese tra loro collegate da sistemi debolmente connessi. Pertanto essa potrà rivelarsi adeguata nel caso in cui la dimensione dell’impresa di comunità sia ridotta e vi sia l’intento di mantenerla tale, così da preservare un sistema relazionale tendenzialmente informale e poco costoso, per quanto l’impresa intrattenga rapporti molteplici e diversificati con più classi di stakeholder (a cominciare
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Capecchi M., ''Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica. Dagli enti non lucrativi alla “impresa sociale”'', Cedam, Padova 2005.<br/>
De Giorgi M. V. (a cura di), ''La nuova disciplina dell’impresa sociale, Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155'', Cedam, Padova 2007.<br/>
Fazzi L., ''Governance, partecipazione e impresa sociale'', Quaderni di Restore, Trento 2007.<br/>
Fici A., Galletti D. (a cura di), ''Commentario al decreto sull’impresa sociale (D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)'', Giappichelli, Torino 2007.<br/>
Sacconi L., "Impresa non profit: efficienza, ideologia e codice etico", in Cafaggi F. (a cura di), ''Modelli di governo, riforma dello stato sociale e terzo settore'', Il Mulino, Bologna 2002, pp. 257-340.}}
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