Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni

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Essa deve essere dotata di un organo amministrativo, e difetta al suo interno un’assemblea nel senso già visto quanto alle associazioni, intesa come organo composto da soci, che abbiano versato un conferimento iniziale, e mantengano un potere di controllo e decisionale sulla vita dell’ente.<br/>
Tanto le associazioni, riconosciute o meno, quanto le fondazioni, possono divenire intestatarie di beni, anche immobili.<br/>
La legge non definisce lo scopo dell’associazione, così come quello della fondazione: esso tuttavia ''non può in ogni caso essere lucrativo''. Pertanto, anche al fine di rispettare le disposizioni di natura fiscale di cui all’art. 10 d. lgs. n. 460/1997 ('''''link'''''), è necessario che lo statuto contenga espressamente una ''clausola di non distribuzione dell’utile'' o di qualsiasi avanzo di gestione, il quale deve comunque essere accantonato e destinato al raggiungimento dello scopo tipico.<br/>
È opportuno tenere presente che il già visto d. lgs. n. 460/1997 vieta la distribuzione di utili o la divisione del fondo comune anche “in via indiretta”, ad esempio attraverso l’attribuzione di una remunerazione eccessiva ai membri dell’organo di amministrazione, oppure tramite la cessione di beni o la prestazione di servizi ai membri a condizioni inadeguate. Similmente prescrive del resto l’art. 3 d. lgs. n. 155/2006 ('''''link''''').<br/>
Anche in caso di scioglimento e di liquidazione, il residuo non può comunque essere attribuito ai soci: esso deve piuttosto essere devoluto secondo quanto previsto dall’art. 31 del codice civile ad altro ente avente analoga finalità. Analogamente dispone del resto l’art. 10 d. lgs. n. 460/1997 (c.d. legge Onlus), che impone anche l’adozione di una specifica clausola statutaria.<br/>
In caso di recesso od esclusione di un associato pure non è possibile alcuna liquidazione della quota allo stesso (art. 24 codice civile).<br/>
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==== La cooperativa ====
Anche la cooperativa può essere utilizzata per l’esercizio di un’impresa sociale, attraverso la “variante” della ''cooperativa sociale'', per i settori menzionati dalla legge n. 381/1991 ('''''link'''''), oppure secondo le norme generali del codice civile (artt. 2511 ss.). <br/>
Essa deve essere costituita per atto pubblico, ed ottiene il riconoscimento con la mera iscrizione nel Registro delle Imprese; l’unica fase pubblicistica di controllo concerne però la verifica sulla legittimità delle clausole dell’atto costitutivo condotto dal notaio che rogita lo stesso atto.<br/>
Non occorre un capitale minimo, ma se i soci sono meno di otto la società sarà regolata dalle disposizioni in materia di s.r.l., laddove nel caso opposto la disciplina codicistica sarà integrata da quella in tema di s.p.a.; i soci tuttavia, se sono meno di venti, e se l’attivo dello stato patrimoniale non eccede il milione di euro, possono comunque adottare la “sotto- forma” s.r.l.<br/>