Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni

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=== Le forme organizzative disponibili e gli scopi ===
L’esercizio di un’impresa sociale, anche nella variante comunitaria, può essere condotto, alla luce delle norme vigenti, secondo almeno tre modelli organizzativi previsti dal codice civile: l’associazione (a), la fondazione (b), e la società cooperativa (c).
Il d. lgs. n. 155/2006 consentirebbe altresì di impiegare la forma societaria non cooperativa, ma nell’ambito di un impianto normativo che da un lato si alimenta in misura cospicua proprio dall’armamentario organizzativo delle società lucrative, e dall’altro pone vincoli rilevanti nella gestione dell’impresa (ad esempio al finanziamento), senza assegnare congrui incentivi di tipo fiscale.
 
 
==== a) L’associazione ====
L’associazione è descritta dalla disciplina codicistica come un ente a ''struttura corporativa'', dotato di un’assemblea, ove siedono i soggetti (soci) che hanno effettuato conferimenti iniziali, e che possono essere chiamati a versare ulteriori contributi durante il prosieguo; e di un organo amministrativo, composto secondo l’opinione dominante esclusivamente da soci, cui spetta il compito di gestire l’attività, nel caso di specie imprenditoriale. <br/>
Si tratta di un ente che può essere riconosciuto dall’Autorità Amministrativa a ciò deputata (dopo la riforma del 2000, la Regione), oppure no; nel primo caso occorre che l’atto costitutivo sia stipulato in forma pubblica notarile, e la domanda di riconoscimento deve essere svolta allegando i documenti previsti dall’art. 1 d.p.r. n. 361/2000, fra i quali la documentazione relativa alla dotazione patrimoniale iniziale.<br/>
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==== b) La fondazione ====
La fondazione è un ente che non può essere che riconosciuto dall’Autorità Amministrativa, secondo gli stessi principi appena descritti quanto alle associazioni. <br/>
Essa deve essere dotata di un organo amministrativo, e difetta al suo interno un’assemblea nel senso già visto quanto alle associazioni, intesa come organo composto da soci, che abbiano versato un conferimento iniziale, e mantengano un potere di controllo e decisionale sulla vita dell’ente.<br/>
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==== c) La cooperativa ====
Anche la cooperativa può essere utilizzata per l’esercizio di un’impresa sociale, attraverso la “variante” della ''cooperativa sociale'', per i settori menzionati dalla legge n. 381/1991 (link), oppure secondo le norme generali del codice civile (artt. 2511 ss.). <br/>
Essa deve essere costituita per atto pubblico, ed ottiene il riconoscimento con la mera iscrizione nel Registro delle Imprese; l’unica fase pubblicistica di controllo concerne però la verifica sulla legittimità delle clausole dell’atto costitutivo condotto dal notaio che rogita lo stesso atto.<br/>
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Tali società debbono introdurre inoltre nello statuto il vincolo a non distribuire fra i soci riserve, né utili in misura superiore all’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti, ed a devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.<br/>
Anche per le cooperative a mutualità non prevalente che esercitino l’impresa sociale, tuttavia, e che non siano costituite in forma di cooperative sociali secondo la l. n. 381/1991, è opportuno che lo statuto preveda il vincolo a non distribuire utili né altre riserve fra i soci, al fine di segnalare il proprio orientamento “sociale”, e di rassicurare il pubblico dei destinatari circa la specifica qualità dei servizi e dei beni offerti.
 
 
=== L'autonomia patrimoniale e la responsabilità per le obbligazioni ===