Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni
Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche (modifica)
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La revisione contabile può qui essere attribuita ad un revisore apposito (art. 2409''bis'' c.c.), ed in tal caso il collegio sindacale ha funzioni di esclusivo controllo sulla gestione, che non gli possono essere sottratte, nonostante l’adozione eventuale di un comitato etico, di supervisione, o quant’altro.<br/>
L’adozione del collegio sindacale è comunque obbligatoria, negli stessi casi, per le imprese sociali di cui al d. lgs. n. 155/2006, benché non costituite in forma societaria (art. 11).
== Strumenti di autoregolazione ==
=== Codici di autoregolazione dell'impresa ===
Si tratta di codici che raccolgono indicazioni di autoregolazione utili a più scopi, tra cui due rilevano sopra tutti: <br/>
# lo scopo di ''guidare'' gli operatori nella razionalizzazione dell’assetto interno all’ente, sotto i profili organizzativo e gestionale;
# lo scopo di ''rappresentare'' all’esterno che sono attuate best practices modellate sulle specificità d’una data impresa sociale di comunità.
In altri termini questi codici consentono di rappresentare direttrici di amministrazione e di gestione collocandole su di un piano normativo differente rispetto a quello statutario – precisamente, organizzativo-aziendale – facendo sì che venga valorizzato soprattutto il ruolo di benchmarking nei confronti dei partecipanti all’impresa, e di segnalazione delle buone pratiche adottate o adottande verso l’esterno, nei confronti della comunità di riferimento. In questo senso essi favoriscono la “cultura dell’autosviluppo” dei soggetti che operano nel settore non profit, idealmente coniugando razionalità economica, efficacia gestionale ed aderenza alla mission, e promuovendo di fatto, com’è auspicato, un processo di aziendalizzazione entro questa tipologia di imprese. <br/>
Tra le ragioni che giustificano l’adozione dei codici di autoregolazione, ragioni che al contempo definiscono i confini delle macro-aree che essi possono regolare, tre in particolare meritano di essere evidenziate. <br/>
# In primo luogo si consideri che anche qui, come vale per tutte le imprese sociali, rileva l’esigenza di ''ridurre al minimo l’opacità informativa'' nelle relazioni tra organi interni. I codici possono pertanto avere come oggetto la specificazione delle titolarità, la definizione dei contenuti e la declinazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle norme sulla trasparenza che è opportuno garantire nei contesti di amministrazione e gestione dell’impresa (ad esempio, con riguardo ai profili di natura contabile, e in generale ai vincoli economici, che devono essere conosciuti da chi contribuisce al processo decisionale dell’impresa; con riguardo alle specificità degli scopi economici o sociali che gli amministratori devono perseguire), e istituzionali in genere (ad esempio, con riguardo al grado di coerenza tra le fonti di finanziamento ed il loro utilizzo; con riguardo alla verifica dei risultati raggiunti e delle conseguenze sociali dell’attività sotto il profilo dell’orientamento delle finalità solidaristiche).
# In secondo luogo si tenga in conto che, per quanto l’attività degli enti non profit induca minori occasioni di incorrervi, anche nell’ambito d’imprese di comunità è conveniente non trascurare il ''rischio di deviazione'' della condotta manageriale dagli scopi sociali. I codici possono pertanto da un lato rafforzare i controlli interni sull’insorgenza di conflitti d’interessi (anche nella prospettiva di “segnalazione” di cui s’è detto); dall’altro predisporre strumenti operativi di valorizzazione delle aspettative sociali ed economiche che l’impresa intende prediligere, oltre che di più generale consolidamento dei legami fiduciari con gli stakeholder di principale riferimento.
# In terzo e ultimo luogo si abbia a mente che le imprese sociali possono essere interessate da derive di isomorfismo in genere, e in particolare di tolleranza da parte del mercato e di autoreferenzialità. Come conseguenza, eventuali perdite di efficacia sotto il profilo organizzativo e decisionale potrebbero essere inopportunamente ritenute fisiologiche e connaturate a imprese che – quali quelle in esame – rappresentano il contraltare associativo degli enti for profit. I codici possono pertanto svolgere indirette funzioni di ''precisazione dell’identità organizzativa'' dell’impresa sociale di comunità, nonché di esplicitazione delle conoscenze imprenditoriali tacite (siano esse imputabili al management o a dati stakeholder) così minimizzandosi i rischi citati.
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Posto che le aree sopra definite consentono di predisporne di ulteriori, si prova ora ad esemplificare talune linee di intervento autoregolativo. Naturalmente, ove applicate, esse dovranno essere coerenti con la forma giuridica adottata e non snaturare la distribuzione delle competenze che ciascun modello legale prescrive. Ciò premesso e considerato, i codici in esame potranno regolare profili organizzativi interni relativi a fasi diverse, quali quelle di ''indirizzo'' e ''coordinamento'', ''deliberative'' e di ''monitoraggio''. <br/>
* Se si vuole dare alla dimensione partecipativa una consistenza tenue, ma comunque riconoscibile, può essere valorizzata la costituzione di organi di indirizzo composti da rappresentanti dei partners operanti nella medesima rete di imprese di comunità.
* Può essere utile individuare soggetti cui fare monitorare i processi del coordinamento (trasversale o gerarchico) che sia costituito tra unità interne, favorendo così una gestione che valorizzi i pregi sia dell’approccio organizzativo per funzioni sia di quello per processi, entrambi ritenuti meritevoli di applicazione da parte delle imprese sociali.
* In dati contesti può rivelarsi importante che i momenti decisionali siano preceduti da un adeguato confronto con soggetti responsabili del proprio livello aziendale d’impiego, in ragione delle competenze specialistiche che essi posseggono, ovvero con soggetti rappresentanti di classi specifiche di stakeholder.
* Infine si possono prevedere meccanismi di monitoraggio sulla qualità dei servizi o dei prodotti scambiati, sia comprendendo questa fase di verifica nell’ambito del bilancio sociale sia rendendola oggetto di una disciplina a sé stante.
L’elencazione è integrabile da ulteriori misure di favore per il coinvolgimento dei beneficiari nell’attività dell’ente. Si tratta, nel complesso, di regolare la gestione di una struttura organizzativa multistakeholder, operazione di fatto non semplice considerando i menzionati vincoli posti dalle discipline di sistema degli enti del Libro I del codice civile. È comunque opportuno praticare opzioni di questo tipo, concepite in una prospettiva di sussidiarietà aziendale. Sono infatti sempre più rilevanti, in ragione della progressiva maggiore complessità delle imprese di comunità e delle reti di cui esse fanno parte, le implicazioni economico-aziendali dei modelli di organizzazione sociale serventi nei confronti dei caratteri di partecipazione, mutualità, consumerismo e scambio che contraddistinguono, in via alternativa o contestuale, le relazioni tra le imprese qui in esame.}}
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