Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni

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Ad esempio, lo statuto potrebbe prescrivere l’obbligo per il c.d.a. di assumere, prima di decidere, il parere del comitato su certe decisioni che siano di interesse per i membri di quest’ultimo; il parere potrebbe essere preferibilmente non vincolante, dando luogo in caso di decisione difforme da esso del c.d.a. ad un obbligo di motivare le ragioni dello scostamento (c.d. comply or explain), motivazione reale e non apparente, così da non creare disaffezioni per gli stakeholder. La mancata adozione del parere entro un congruo lasso temporale non dovrebbe avere l’efficacia di arrestare la decisione dell’organo amministrativo.}} <br/>
La relazione degli amministratori al bilancio annuale poi potrebbe per statuto ricomprendere anche un’esposizione del rapporto fra c.d.a. e comitato di supervisione (od altri), dando conto eventualmente delle circostanze per cui l’organo amministrativo ha ritenuto di discostarsi dai pareri resi dall’organo intermedio. L’obbligo di disclosure all’assemblea potrebbe essere imposto, eventualmente, anche soltanto nell’ipotesi in cui il conflitto fra c.d.a. e comitato diventi endemico, sicché il c.d.a. adotti decisioni difformi dal parere del comitato con una frequenza superiore ad una certa soglia, da individuare anch’essa nello statuto.<br/>
Andrebbe valutata anche la possibilità che il comitato disponga di un potere di attivarsi autonomo, e di esprimere pareri (sempre non vincolati) sulle materie di interesse, oppure di chiedere la convocazione dell’assemblea, al fine di esporre i risultati delle proprie indagini (ad esempio sulla qualità dei servizi), oppure di discutere degli eventuali conflitti con il c.d.a.}}
 
 
In teoria si potrebbe spingere i poteri da attribuire al comitato sino a definire veri e propri poteri di autorizzazione preventiva in capo a quest’ultimo: in tal caso tuttavia sarebbe sempre opportuno prescrivere la possibilità di risolvere l’eventuale impasse facendo ricorso ad un organo superiore (ad esempio l’assemblea, l’attribuzione di competenze gestorie alla quale tuttavia potrebbe dar luogo a dubbi di legittimità).>br/>
Non sarebbe da escludere la possibilità di dar vita anche ad un ''comitato etico'', composto da personalità di spicco dell’organizzazione, o comunque considerate “di riferimento” per la stessa, oppure a “''comitati tecnici''” che potrebbero ospitare persone, comunque legate all’organizzazione, dotate di particolari competenze tecniche, ma non disposte ad accedere come soci o come amministratori.
 
 
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Il comitato etico potrebbe divenire l’organo di secondo grado per l’adozione di atti importanti e caratterizzanti (ad esempio il codice etico, oppure specifici protocolli di comportamento, comunque destinati all’approvazione in assemblea), rendere pareri su atti importanti (ad esempio l’adozione dei regolamenti od il bilancio sociale), risolvere talune dispute interne fra organi, oppure verificare la legittimità e l’aderenza ai fini statutari di decisioni di particolare rilevanza (ad esempio l’esclusione di associati). <br/>
Nel comitato etico, oppure nel comitato di supervisione (o nel consiglio di sorveglianza) potrebbero essere accolti in ipotesi anche i membri esecutivi dell’organo amministrativo, nel periodo in cui questi non possano essere nuovamente eletti: in tal modo essi continuerebbero ad erogare il loro contributo anche “personale”, ed acquisirebbero al contempo la cultura dell’ “autonomia”.}}
 
 
Un diverso ruolo potrebbe essere attribuito ad un ''organo di controllo'' e di revisione contabile, che sarebbe possibile istituire nelle associazioni e nelle fondazioni, con funzioni di verifica della regolare tenuta degli apparati contabili. <br/>
 
Nelle cooperative è obbligatoria la nomina del ''collegio sindacale'' (art. 2543 c.c.), quando il capitale superi quello minimo prescritto per le s.p.a., oppure la società oltrepassi due dei limiti stabiliti dall’art. 2435bis c.c. per la redazione del bilancio in forma semplificata.<br/>
La revisione contabile può qui essere attribuita ad un revisore apposito (art. 2409''bis'' c.c.), ed in tal caso il collegio sindacale ha funzioni di esclusivo controllo sulla gestione, che non gli possono essere sottratte, nonostante l’adozione eventuale di un comitato etico, di supervisione, o quant’altro.<br/>
L’adozione del collegio sindacale è comunque obbligatoria, negli stessi casi, per le imprese sociali di cui al d. lgs. n. 155/2006, benché non costituite in forma societaria (art. 11).