Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni

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*Non è da escludersi, anche se la materia è assai discussa, che i soci siano distinti in diverse categorie, ciascuna dotata di diritti e doveri particolari e differenti: ad esempio ai soci fondatori potrebbe essere riconosciuta la facoltà di partecipare all’assemblea senza obbligo di fare versamenti ulteriori nel corso della vita dell’ente, ed al limite anche poteri di nomina di una quota minoritaria degli amministratori (anche se la validità di tale clausola potrebbe essere contestata, sulla base del c.d. principio di eguaglianza e democraticità nelle associazioni); ai soci “volontari” potrebbe invece essere riconosciuta la partecipazione all’organo assembleare, senza obbligo di effettuare versamenti, ma soltanto di prestare la propria opera. Non è da escludere poi, anche se vi sono discussioni sul punto, che si possano ulteriormente “graduare” i poteri in assemblea, così come i contributi da versare, a seconda dell’appartenenza ad una specifica categoria.
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==== Le fondazioni ====
Nelle fondazioni difetta come tale un organo assembleare, anche se la prassi (e la legislazione speciale: si pensi alle fondazioni bancarie) conosce varie forme di ibridazione fra associazioni e fondazioni, col solo limite di non creare organi che di fatto si sovrappongano e/o sostituiscano quello amministrativo nella scelta delle strategie imprenditoriali, e nel decidere della vita dell’ente.
 
 
==== Le cooperative ====
Nelle cooperative l’ammissione di nuovi soci è deliberata per legge (art. 2528 c.c.) dagli amministratori, ma gli aspiranti soci cui sia respinta la domanda di ammissione possono far ricorso all’assemblea. La legge non dice che l’eventuale provvedimento di accoglimento dell’assemblea sia vincolante, ma l’effetto è forse implicito nel sistema; è opportuno comunque che lo statuto preveda espressamente sul punto. <br/>
Gli amministratori comunque debbono esplicitare nella relazione al bilancio annuale quali siano stati i criteri seguiti nel decidere sulle domande di ammissione di nuovi soci, e sarebbe opportuno che lo stesso fosse inserito negli statuti delle associazioni che esercitino l’impresa sociale.<br/>
L’esclusione può essere deliberata dall’organo amministrativo o dall’assemblea, se lo statuto lo prevede, ma soltanto nei casi previsti dall’art. 2533 c.c., fra i quali la legge individua espressamente la perdita dei requisiti per l’ammissione.
 
 
 
 
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