Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni

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*Non è da escludersi, anche se la materia è assai discussa, che i soci siano distinti in diverse categorie, ciascuna dotata di diritti e doveri particolari e differenti: ad esempio ai soci fondatori potrebbe essere riconosciuta la facoltà di partecipare all’assemblea senza obbligo di fare versamenti ulteriori nel corso della vita dell’ente, ed al limite anche poteri di nomina di una quota minoritaria degli amministratori (anche se la validità di tale clausola potrebbe essere contestata, sulla base del c.d. principio di eguaglianza e democraticità nelle associazioni); ai soci “volontari” potrebbe invece essere riconosciuta la partecipazione all’organo assembleare, senza obbligo di effettuare versamenti, ma soltanto di prestare la propria opera. Non è da escludere poi, anche se vi sono discussioni sul punto, che si possano ulteriormente “graduare” i poteri in assemblea, così come i contributi da versare, a seconda dell’appartenenza ad una specifica categoria.
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[[Categoria:Impresa sociale di comunità|Forme giuridiche]]