Prontuario di diritto romano/La filiazione: differenze tra le versioni

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Non era consentita <nowiki>l'</nowiki>''adrogatio'' delle donne e degli impuberi. In età imperiale, [[w:Antonino Pio (imperatore)|Antonino Pio]] permise anche l'arrogazione degli impuberi e delle donne, ma solo compiendo la procedura nelle province romane.
 
L'arrogatoadrogato, in qualità di persona ''sui iuris'', poteva avere un patrimonio e dei soggetti, diventando ''filiusfamilias''.
 
===''Adoptio''===