Diritto del commercio internazionale/Finanza commerciale

Indice del libro

La finanza commerciale (trade finance in lingua inglese) è un concetto relativo al commercio internazionale e indica l'attività di finanziare singoli venditori e imprese in contesto commerciale sia nazionale che internazionale (e quindi legato alle imprese che esportano all'estero); se si riferisce in particolare all'esportazione, si può chiamare e pensare come export finance. In più, la trade finance si occupa dell'identificazione e la prevenzione con mezzi finanziari (in alternativa a quelli assicurativi) dei vari tipi di rischi nelle compravendite internazionali di beni e/o servizi (contesto di export e import). In altre parole, è l'applicazione di strumenti finanziari (cessione di denaro da restituire) per mitigare i rischi legati all'esportazione individuati tramite la gestione del rischio. Per esempio, la trade finance tra le sue attività include i pagamenti di lettere di credito standby che avvengono dalla banca del compratore/importatore alla banca del venditore, pagamenti tale per cui il compratore si indebita.

Gli strumenti finanziari sono un'alternativa agli strumenti assicurativi per mitigare il rischio e un'alternativa alla decisione cosciente di non adottare contromisure (come quarta e ultima soluzione alla radice, non si conclude nessun affare e/o si scarta a monte il cliente). Gli strumenti assicurativi, nonostante facciano parte del mondo assicurativo e non di quello finanziario, vengono talvolta illustrati nei trattati di trade finance insieme a una breve trattazione delle norme ICC che regolano alcuni aspetti della trade finance e alle Incoterms. L'assicurazione tipica in questo contesto è l'assicurazione del credito all'esportazione offerta da agenzie pubbliche e private come la SACE e SACE BT in Italia (simili enti vengono detti Export Credit Agency ECA).

Le banche (sia pubbliche che private) sono tra i soggetti partecipanti più importanti. In più, in molti paesi la trade finance è spesso sostenuta da entità governative che, lavorando con banche commerciali e altre istituzioni finanziarie, sostengono l'operato degli importatori e esportatori. Se in più si fa rientrare lo strumento assicurativo nel campo della trade finance, il terzo soggetto più importante dopo le banche e le generiche entità governative è l'agenzia di assicurazione, che può essere sia pubblica che privata (nel primo caso, si parla di "assicurazione pubblica").

Principali rischi nelle compravendite con l'estero

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Rischi economici e commerciali

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  • Il rischio di manifattura indica l'impossibilità della spedizione del bene a causa di un impedimento a capo dell'importatore (e.g. sopravvenuta onerosità e cause di forza maggiore) o a causa di una circostanza legata al paese in cui risiede.
  • Il rischio di trasporto indica la perdita o danneggiamento del prodotto durante il trasporto, un ritardo nei trasporti o errori nella documentazione legata alla merce (dispatch fault).
  • Il rischio di non-spedizione (non-delivery) indica la mancata ricezione della merce ordinata.
  • Il rischio di non-accettazione dei beni (non-acceptance of good) indica il rifiuto del bene da parte del compratore a causa di ripensamenti (se si usano le Incoterms, i termini non-C non implicano l'obbligo del ritiro fisico della merce da parte del compratore) o un ritiro in ritardo o un rifiuto della merce per delle lamentele (e.g. merce errata, di qualità scadente, danneggiata).
  • Il rischio di credito (nel contesto di export e import, di credito all'esportazione) indica l'insolvenza del compratore, tale per cui non può pagare anche solo momentaneamente (e.g., se ha un buco nel bilancio derivato da mancati pagamenti, fallimenti di mercato o da una situazione economica nazionale difficile) o paga in ritardo. Queste difficoltà nei pagamenti possono essere impreviste o essere create apposta per intascarsi i beni e non pagare i venditori esportatori (e.g. bancarotta fraudolenta). In taluni casi, il compratore può addirittura essere difficilmente raggiungibile, sparire nel nulla, lanciare minacce legali pretestuose, simulare inadempienze contrattuali da parti del venditore o può essere proprietario di una finta società o di una società schermo (e.g. per distrarre beni, per compiere truffe ecc.).
  • Il rischio di escussione fraudolenta/abusiva/illegittima/indebita della garanzia indica la richiesta da parte del compratore di incassare i soldi di una garanzia contrattuale in cui la banca fa da garante (e.g. garanzia a prima richiesta o garanzia condizionale, tipicamente in contesto di appalti e contratti di fornitura). L'escussione fraudolenta avviene tramite simulazioni di inadempienze contrattuali o la creazione di situazioni tale per cui per il venditore è difficile o impossibile operare (in tal modo, si innesca in modo forzato l'inadempienza).

Rischio politico/rischio paese

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  • Il rischio politico, raramente detto 'rischio paese', si può concretizzare principalmente quando le autorità del paese della controparte non consentono l'assolvimento delle obbligazioni assunte al soggetto che deve sottostare a tale autorità, chiunque esso sia. Ciò avviene per motivi politici o di ordine sociale o economico-finanziario. In questi casi si può avere un'inadempienza della controparte anche indipendentemente dalla sua volontà di adempiere agli accordi. Gli esempi tipici sono: embargo, boicottaggio, rivoluzione e sollevazione popolare, nazionalizzazioni forzate e espropriazioni, insolvenza sovrana, sciopero e guerra.

Rischio finanziario

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  • Il rischio di cambio (foreign exchange) è il principale rischio finanziario ed è anche il rischio tipico del commerciante quando si effettuano o ricevono pagamenti internazionali in una valuta estera. Può essere definito come l'insieme degli effetti negativi che la variazione del tasso di cambio (exchange rate) può avere sul valore dei risultati economici dell'azienda. Il rischio nasce quando le operazioni in valuta estera hanno un tempo di regolazione medio/lungo.
  • Il rischio di tasso si presenta solo su operazioni in cui è previsto un pagamento a medio/lungo termine e nel caso in cui questa dilazione di pagamento sia in qualche forma finanziata. In generale, i pagamenti internazionali nel breve termine, scartando ovviamente quelli immediati (e.g. in contesto di commercio online) avvengono in 30, 60, 90 giorni (si pensi ai payment on open account internazionali) e massimo in un anno (secondo la SACE, entro due anni). I pagamenti nel medio termine avvengono grossomodo entro cinque anni e, per esempio, possono essere i pagamenti per la costruzione di impianti da parte di un appaltatore in contesto edile. I pagamenti nel lungo termine possono avvenire in 10 anni.

Rischi di comunicazione

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  • Nel contesto del business internazionale possono sorgere dei problemi di comunicazione legati alla diversità culturale e tali per cui la conoscenza della lingua e della cultura da parte di almeno una delle due parti mitiga questo rischio. Le diversità culturali si possono abbattere, per esempio, su come si negozia e su che abitudini di business si adottano.

La normativa di trade finance, gli standard ICC e gli standard europei di KYC

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  • Consensus OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), nome completo "Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits", 1978.[1]
  • L'Agreement on Subsidies and Countervailing Measures dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che riconosce la legittimità del Consensus OCSE in materia di crediti all'esportazione.
  • Camera di commercio internazionale: URDG 758 (norme uniformi per le garanzie bancarie a prima richiesta), UCP 600 (norme ed usi uniformi relativi al credito documentario), e-UCP (versione 2.0) e ISBP 745 (prassi bancaria internazionale uniforme).
  • La Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 (per la cambiale pagherò e la cambiale tratta)
  • Direttiva sull'assicurazione al credito a medio/lungo termine (98/29/EC) e Comunicazione sulle attività assicurative di breve termine (97/C281/03, emendata due volte) dell'Unione Europea.
  • Regolamento dell'Unione di Berna (Union de Berne), nata a seguito dell'istituzione della International Union of Credit and Investiment Insurers (1934), che però oggi ha sede a Londra[2].
  • Raccomandazione OCSE del dicembre 2003 in materia ambientale e crediti all'esportazione.
  • Convenzione di New York del 1958 (un trattato internazionale ratificato a New York il 10 giugno 1958 durante una conferenza diplomatica ONU che norma il supplier's credit con voltura)
  • Italia: legge Ossola (24 maggio 1977, nr. 227) per l'agevolazione dell'export e del credito all'esportazione.

In generale, molti accordi in materia negoziati nell'Unione Europea rispettano gli accordi dell'OCSE siccome i paesi UE fanno parte dell'OCSE e in più la stessa Commissione Europea è un osservatore dell'OCSE (cioè ha il permesso di partecipare direttamente ai lavori dell'OCSE in qualità di rappresentante dell'Unione Europea).

Uno dei principali accordi, il Consensus OCSE, regola i programmi pubblici di credito all'esportazione con dilazioni di pagamento uguali o superiori a 2 anni (e dunque nel lungo termine) per fare cessare la concorrenza sleale e le guerre di sussidi fra gli stati membri dell'OCSE. Il rispetto delle norme OCSE è monitorato da un segretariato, la Divisione per i Crediti alle Esportazioni.

Se nell'ambito della trade finance si aggiungono i controlli sul cliente bancario (e.g. controlli anticorruzione e antiriciclaggio e, in generale, tutti i controlli KYC spiegati più avanti), si aggiungono gli standard nazionali e sovranazionali in materia di controlli legati alla sfera KYC. Per esempio, tre direttive dell'Unione Europea recepite in Italia con tre leggi apposite sono:

  • La direttiva UE n. 91/308/CE, recepita in Italia con la legge n. 197 del 1991, ha introdotto l'obbligo delle “registrazioni” antiriciclaggio.
  • La direttiva UE n. 2001/97/CE, recepita in Italia con la legge n. 56 del 2004, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai “professionisti”.
  • La direttiva UE n. 2005/60/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 231 del 2007, ovvero il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro basato, anche, sulla collaborazione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti nella prevenzione del riciclaggio.

Strumenti di tutela non finanziari (assicurazioni incluse) e rinuncia alle tutele; controlli preliminari KYC

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  Per approfondire su Wikipedia, vedi le voci Consensus OCSE e Incoterms.

Il primo strumento di tutela è la conoscenza della contabilità (accounting), con cui il singolo venditore o manager può capire se e quanto la controparte (ovvero il potenziale cliente) è solvente e affidabile (un rapporto di business di lunga data e ben consolidato è un buon punto di partenza, ma si parte qui dal presupposto che il cliente si incontra per la prima volta). Se il cliente è un'azienda/company (e quindi è un business), le informazioni finanziarie sono presenti nei report finanziari, come ad esempio i fogli di bilancio (balance sheet). Se la società è quotata in borsa, di solito si richiede un foglio di bilancio ogni tre mesi e il controllo della veridicità dei dati inseriti da parte di un'agenzia di audit per evitare le frodi contabili. Dall'osservazione dei fogli di bilancio, si possono notare gli asset, le liability, l'andamento del cash flow e i contenziosi in atto. Alcune società (e.g. le società di rating) assegnano un rating più o meno alto all'azienda. Se il cliente è sempre insolvente e senza possibilità o è un possibile truffatore, si può anche scartare o si negozieranno modalità di pagamento stringenti o, al contrario, delle dilazioni nel pagamento se l'insolvenza è momentanea e si desidera andare incontro al compratore. I controlli di solvibilità possono pure essere offerti da agenzie ad hoc e dalle compagnie assicurative.

Un secondo strumento di tutela è l'adeguata formazione di clausole contrattuali. Per esempio, per proteggersi dall'escussione/incasso di garanzie a prima richiesta, esse si possono trasformare in garanzie condizionali. Per esempio, in un contesto di appalto, se l'appaltatore incarica la banca garante di pagare dei soldi pattuiti (garanzia) al committente se quest'ultimo trova dei difetti in corso d'opera (e.g. costruzione di un impianto), il committente potrebbe all'improvviso chiedere questa cifra senza fornire giustificazioni o potrebbe nascondere i difetti finché non decide di rivelarli. Per evitare ciò, l'appaltatore può richiedere come clausola di ottenere una giustificazione e di fare effettuare controlli periodici a una terza parte.

Un terzo strumento di tutela non finanziario è l'assicurazione. In contesto commerciale (e non di trade finance), il venditore o compratore assicura la merce contro il rischio di smarrimento e perimento merci; se si usano le Incoterms 2020 e 2010 e si pattuiscono nel contratto i termini CIF o CIP, il venditore ha obbligo di assicurare la merce almeno al 110% del suo valore (si include un 10% o più di lucro cessante, rappresentante il mancato margine di guadagno) lungo tutta la tratta da lui controllata. L'assicurazione che copre il maggior numero di danni è quella di livello A, detta "all risks", ma non copre i rischi di sciopero, guerra e terrorismo, per cui però esistono delle assicurazioni ad hoc (ma ogni assicurazione extra, di default è a carico del compratore).

Invece, in contesto commerciale e finanziario (trade finance), si assicura il credito all'esportazione, cioè i soldi che il compratore/debitore deve all'esportatore/creditore. L'assicurazione del credito all'esportazione, che viene talvolta illustrata nei trattati di trade finance, può essere offerta da aziende pubbliche o da compagnie private e copre il rischio di insolvenza del compratore a causa di rischi sia commerciali che politici. L'assicurazione, il cui costo di stipula della polizza e premio assicurativo rappresentano dei costi per il venditore, comunque non viene concessa se si esporta verso paesi che hanno un rischio massimo in base al singolo sistema di classificazione del rischio dell'azienda (si pensi a paesi come lo Yemen nel 2021, in cui è presente una guerra civile, o la Libia spaccata in due governi nel 2021). In altri casi, possono esserci delle limitazioni parziali o la necessità di valutare caso per caso. Dopodiché, le singole aziende hanno ulteriori paletti per concedere o meno l'assicurazione. Queste assicurazioni coprono i crediti nel breve e medio termine e in pochi casi coprono il 100% del credito all'esportazione. In Italia, sono offerte dalla SACE (assicura crediti fino a 5 milioni di euro) e SACE BT (per crediti nel breve termine), mentre negli USA sono offerte dalla Ex-Im Bank per crediti dilazionati nel breve e medio termine. Le assicurazioni sono rivolte a singoli clienti o a più clienti (multi-buyer) e dunque raccolgono un gruppo/portafoglio di crediti accomunati da qualcosa (e.g. tutti di acquirenti dello stesso prodotto, tutti concentrati nella stessa area geografica, tutti rivolti a un tipo particolare di business ecc.).

Un quarto strumento per eliminare il rischio di mancato ritiro fisico della merce da parte del compratore in caso di ripensamenti improvvisi, si evita di usare le Incoterms non-C. Per esempio, se nelle Incoterms 2020 si usa il termine CPT (Carriage Paid To), il venditore paga il trasporto del bene fino a un interporto convenuto (e.g. un magazzino in cui si deposita previo contratto di immagazzinamento) e il compratore va a ritirarlo (il fatto che usi mezzi suoi o di una terza parte previo contratto di spedizione è ininfluente). In questo termine C, il compratore è obbligato a ritirare la merce. Se non la ritirasse, il venditore perderebbe i costi di produzione della merce, i costi di spedizione, il costo di assicurazione (se si usasse il termine CIP invece di CPT) e il margine di profitto.

Un quinto metodo, come già accennato, è la scelta oculata del metodo di pagamento (alcuni di essi usano strumenti con funzione di financing, altri no). Per esempio, un venditore che vuole tutelarsi può chiedere il pagamento immediato in toto o in parte (payment in advance) o decidere di dilazionare il pagamento a 30, 60 o 90 giorni dalla ricevuta di un documento pattuito, e.g. dall'emissione della fattura commerciale (payment on open account 30/60/90 days after receipt of invoice). La scelta può essere influenzata non solo dal desiderio di gestire il rischio, ma anche dalla strategia commerciale del venditore (e.g. il venditore può farsi pagare dopo per assicurarsi che il compratore riesca a raccogliere i soldi necessari con calma o per rendere la propria offerta allettante ai compratori, siccome non devono pagare immediatamente).

Per mitigare il rischio del tasso di cambio, una tecnica usata dalle compagnie è l'FX Hedging, cioè la creazione di un fondo detto foreign exchange hedge con cui si sposta il rischio dalla compagnia a una terza parte, come una banca, che lo accetta dietro pagamento (che dunque rappresenta un costo per la compagnia). Esistono molti metodi e strategie di hedging più o meno complicati e un metodo diffuso è il Foreign Currency Option, con cui il compratore ha il diritto di comprare o vendere la coppia di valute (currency pair) a un tasso di cambio in una specifica data in futuro. Le option, che fondamentalmente sono contratti finanziari, si possono scambiare in dei mercati appositi e in svariate borse (stock exchange). Se si compra e vende al momento giusto, la compravendita porta a un guadagno.

Quanto invece ai rischi di comunicazione, è in larga misura sufficiente la conoscenza della lingua (incluso il settore specialistico) e cultura straniera da parte di almeno una delle due parti.

Controlli KYC (Know Your Client/Know Your Customer) e esempio SACE (Italia)

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Oltre a questi standard, alcune banche possono effettuare controlli preliminari (Know Your Customer) prima di dare il permesso a effettuare delle transazioni internazionali, incluse quelle che implicano la funzione di financing. Per esempio, possono controllare i documenti dell'ordinante per accertarsi della sua identità, controllare se sono persone appartenenti a categorie problematiche (e.g. se appartengono a liste di persone politicamente esposte o se appartengono alle "embargo lists") e capire quali sono le sue fonti di guadagno. In più, le sue transazioni possono essere controllate per evitare comportamenti mirati a riciclare il denaro, siccome l'ordinante potrebbe effettuare queste operazioni per riciclare denaro o finanziare il terrorismo. Le transizioni sospette sono segnalabili dagli impiegati (e.g. larghi depositi o ritiri di denaro improvvisi e con paesi inseriti in delle "blacklist" o organizzazioni e istituzioni sospette). Laddove la transazione è identificata come effettivamente sospetta, viene segnalata al Governo o alla Banca Centrale. Le banche possono avere delle normative e linee guida per questo tipo di controlli e, laddove presenti, devono allinearsi alle normative nazionali e internazionali.

Per esempio, simili linee guida sono consigliate in Myanmar e sono dette 'KYC procedures' ("Know Your Client procedures"). Anche la SACE in Italia applica le procedure KYC, rese pubbliche tramite un'informativa reputazionale. Per esempio, se una società di capitali desidera richiedere alla SACE un credito acquirente, dal 2016 essa richiede alle parti interessate dei dati accurati e veritieri sull'identità e sede fiscali di società controllanti (le holding) e controllate, l'esistenza di procedimenti pendenti e di condanne a carico della società e rappresentanti, l'iscrizione della società in una lista anticorruzione dell'ONU o Banca Mondiale o banche particolari (Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development) e la presenza di persone politicamente esposte (PEPs) e/o persone che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche collegate con la transazione che si desidera fare o al prodotto finanziario che si desidera acquistare (si innescherebbe un pericoloso conflitto di interessi). Se queste informazioni non si forniscono (information disclosure), la SACE ha il diritto di non aprire o ultimare la negoziazione e non erogare il prestito.

Principali strumenti finanziari di trade finance (funzione di tutela o di finanziamento)

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Cambiale tratta (Bill of exchange) e paragone con la pagherò avallata dalla banca

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Se il venditore e il compratore si accordano e optano per un pagamento tramite cambiale pagherò (ovvero l'impegno scritto di pagare una somma al venditore in futuro, che è anche la prova dell'esistenza di un debito), il venditore può garantirsi chiedendo che la cambiale pagherò venga avallata dalla banca. Se il compratore non adempie al pagamento, paga la banca prelevando i soldi dal suo conto corrente. Pertanto, è uno strumento che mitiga i rischi ma non ha la funzione di financing siccome il compratore non si indebita con la banca.

Ebbene, uno strumento di pagamento identico tranne che per la funzione in più di financing è la cambiale tratta (Bill of exchange): se il compratore non paga, paga direttamente la banca (non preleva i soldi dal conto corrente del compratore) e il compratore diventa automaticamente debitore nei confronti della sua banca. Pertanto, il venditore in caso di inadempienza può incassare immediatamente/a vista e il compratore paga una parte terza in modo dilazionato, come se gli fosse stato concesso un finanziamento.

Incasso documentario (Documentary collection) con formula "documents against acceptance" D/A

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Con questo metodo di pagamento, il venditore si impegna a produrre consegnare dei documenti pattuiti (e.g. documento di trasporto come la polizza di carico marittima, fattura commerciale, packing list, una copia della polizza assicurativa pattuita, certificato sanitario o fitosanitario o halal/kosher ecc.) alla sua banca, che a sua volta li rigira alla banca del compratore. Quando il venditore e le banche si accertano che i documenti sono compilati a regola d'arte (le norme standard, che comunque vanno richiamate nel contratto, sono in ordine gerarchico le UCP 600 e la ISBP 745) e contengono i dati pattuiti nelle condizioni nel contratto di compravendita, la banca del compratore procede al pagamento (documents against payment D/P). Questo esito non ha una funzione di financing, ma la seconda opzione, documents against acceptance D/A, spiega che quando i documenti sono raccolti, il compratore può pagare sottoscrivendo una cambiale pagherà o tratta. In base a quanto già spiegato sopra, la funzione di financing sorge se si sceglie la cambiale tratta e il pagatore non adempie al pagamento.

L'incasso documentario si divide in due parti in base ai documenti raccolti: la clean collection indica una raccolta di documenti di sola natura finanziaria, mentre la documentary collection vera e propria indica una raccolta di documenti sia commerciali (e.g. fattura, documenti di trasporto, assicurazione...) che finanziari (assegni, cambiali, cambiali tratte...).

Credito documentario (Standby letter of credit SBLC)

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Il credito documentario è, in generale, una delle principali garanzie di pagamento ed è un metodo di pagamento che consiste in un'operazione bancaria in cui sono nuovamente coinvolti dei documenti pattuiti da produrre/fare produrre a regola d'arte (secondo le UCP 600 e la ISBP 745) e consegnare. Lo strumento di pagamento che incarna questo procedimento per eccellenza è la lettera di credito LC (qui si tratta la versione più sicura per il venditore, cioè la versione standby SBLC). Di base, la lettera di credito standby SBLC funziona come l'incasso documentario ma il pagamento, invece che avvenire a vista da parte del compratore o tramite cambiale (a prescindere che sia pagherò con o senza avallo bancario o cambiale tratta), avviene direttamente e a prescindere tramite la banca del compratore (non ritira i soldi dal conto del compratore); quest'ultimo, a pagamento avvenuto, si indebita con la banca. L'emissione della lettera di credito e tutta l'operazione avviene tramite pagamento di una commissione alla banca del compratore (questa commissione, di solito una piccola percentuale dell'ammontare da pagare, rappresenta un costo in capo al compratore). La lettera di credito comunque non è un contratto tra l'importatore e l'esportatore, ma uno strumento di pagamento. Il pagamento avviene dopo la consegna di documenti, pertanto avviene a prescindere da un'inadempienza successiva, e.g. il mancato arrivo delle merci.

Bond/On-demand guarantee (Garanzia bancaria a prima richiesta) e differenza con la fideiussione bancaria/garanzia condizionale (suretyship)

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La garanzia bancaria (garanzia a prima richiesta) è uno strumento di mitigazione del rischio offerto dalle banche in qualità di garanti, ma ha questa sola funzione (dunque non ha funzioni di financing). Nel caso delle garanzie a prima richiesta, esse sono autonome, cioè staccate dall'operazione commerciale, permettono di utilizzare metodi di pagamento più snelli e poco onerosi e sono richieste in caso di inadempienza dal compratore o committente di appalti (sono molto usate in contesto di pagamenti anticipati e di appalti e contratti di fornitura) senza che la banca e il fornitore o appaltatore possano opporsi alla richiesta di incasso ("escussione") del beneficiario. La garanzia si chiede in banca tramite un contratto autonomo di garanzia e il pagamento di una tassa/commissione pari a una percentuale dell'importo messo a garanzia. Questo costo è in capo al venditore/appaltante/fornitore.

La garanzia bancaria è vincolata a una prestazione siccome il beneficiario, in base alla clausola di pagamento, può richiedere l'escussione in caso di inadempienza/mancata prestazione (per mitigare il rischio che la chieda a sorpresa in qualunque momento e senza giustificazione, l'appaltatore gli può chiedere una giustificazione ufficiale o qualcosa che comprovi il danno, per esempio, o di fare svolgere a terze parti dei controlli periodici per rilevare danni da segnalare tempestivamente), pertanto i soldi escussi si possono considerare come un indennizzo/risarcimento verso il committente. In più, la garanzia bancaria è suddivisa in "a prima richiesta" e "condizionale": la seconda, più sicura per il venditore, vincola l'escussione a condizioni di cui è stato appena fatto qualche esempio, ragion per cui il pagamento cessa di essere incondizionato.

La fideiussione bancaria, che è sinonimo di "garanzia condizionale", dunque è una garanzia accessoria rispetto alla prestazione, il contratto stesso di fideiussione bancaria stipulato è accessorio (non autonomo) e il garante, ovvero la banca, può opporsi all'escussione della garanzia in primis perché le condizioni non sono rispettate dal beneficiario (e.g. fare produrre a una terza parte una documentazione che certifica un danno e che contenga tutte le informazioni richieste).

Factoring tradizionale e invoice trading/invoice financing (anticipo fattura)

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Uno strumento finanziario e servizio finanziario con cui si può recuperare un credito in contesto di insolvenza è il servizio di factoring (se in contesto di commercio internazionale, è international factoring o export factoring), accessibile se si stipula un contratto di factoring. Tramite il factoring, un'agenzia di factoring (factoring housing) o un singolo factor acquista per un certo periodo di tempo il debito (di solito pro soluto, sennò è pro solvendo) e lo riscuote tramite vari modi, inclusi i pignoramenti (ammesso che il debitore sia solvente e quindi abbia degli asset da aggredire). Siccome il credito viene venduto al factor, il venditore viene finanziato siccome incassa del denaro a vista/immediatamente (ma se la cessione è pro solvendo, il venditore diventa garante nei confronti del factor: se quest'ultimo non riesce a recuperare tutto il debito, deve ripagarlo il venditore. Ciò non avviene se la cessione è pro soluto). Altri due tipi di factoring sono il maturity factoring e il reverse factoring (detto anche supply chain financing SCF; è una forma non tradizionale di factoring). Questi servizi in Italia vengono offerti dalla SACE FCT, che si occupa nello specifico di factoring. Sono offerti a aziende di ogni tipo e dimensione e la stessa SACE stipula con la pubblica amministrazione (PA) o grandi realtà industriali accordi che permettono all'impresa fornitrice di ricevere un’anticipazione del 100% dei crediti commerciali.

L'invoice trading o invoice financing (l'anticipo fattura) è collegato al factoring e si può gestire interamente online tramite apposite piattaforme. Essa garantisce il pagamento al venditore tramite la cessione della fattura mentre il venditore aspetta un pagamento dilazionato (e.g. 1, 2, 3, 6 mesi). Il pagamento viene effettuato per garantire non la solvenza del compratore, ma per garantire al venditore un cash flow continuo e senza buchi e perdite che derivano dalla semplice attesa del pagamento (un rischio che il venditore si è accollato quando ha scelto metodi di pagamento come ad esempio il payment on open account o che mitiga con l'invoice trading). Il venditore, quando riceve il pagamento del compratore (ammesso che quest'ultimo adempie), ripaga l'anticipo fattura. Siccome è un trading, la fattura in questo preciso caso viene acquistata da un investitore tramite un'asta al rialzo (invoice auction) o un'offerta di acquisto diretta o tramite cartolarizzazione (asset-backed secutity ABS, uno strumento finanziario che viene emesso tramite lo Special Purpose Vehicle SPV). Non interviene una banca, a cui comunque si potrebbe fare una richiesta di prestito per coprire un buco nel cash flow mentre si attende un pagamento dilazionato (ma uno dei rischi principali è l'insolvenza del compratore). L'invoice trading può essere in particolare attuato da piccole e medie aziende in difficoltà.

Cessione del credito mirata all'anticipo fattura e differenza con l'invoice auction

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Lo smobilizzo crediti viene usato nel momento in cui un venditore aspetta il pagamento della cifra pattuita quando è dilazionato (e.g. payment on open account a 90 giorni dopo la spedizione comprovata da un documento). Siccome in questi 90 giorni il venditore ha/potrebbe avere un buco nel suo cash flow, può chiedere a una banca di anticipargli l'importo del pagamento. Dopodiché si istruisce il compratore e/o la sua banca a effettuare il pagamento non più sul conto corrente del venditore, ma su quello della banca che ha anticipato il denaro (ovvero la banca cessionaria a cui il venditore cedente ha ceduto il credito vantato nei confronti del compratore/debitore). A sua volta, la banca cessionaria ha la facoltà di cedere il credito ad altri soggetti. Pertanto, lo smobilizzo del credito (che riguarda anche il factoring) si basa sulla cessione del credito, che come sempre può avvenire pro solvendo o pro soluto. L'invoice trading (anticipo fattura) è usato anch'esso per incassare subito un pagamento dilazionato, ma si attua tramite un'asta al rialzo su piattaforma apposita ed è un atto di trading. L'utilizzo di una lettera di credito (opzione "credit available by acceptance of drafts") scontata tramite girata dal venditore (girante) alla banca del venditore (giratario) rende questo procedimento più snello e semplificato.

Supply chain financing SCF/reverse factoring (factoring non tradizionale) in contesto di export

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Il supply chain financing SCF è l'insieme di soluzioni per finanziare il proprio capitale circolante (ovvero crediti, debiti e scorte) in un contesto di azienda esportatrice che attende un pagamento dilazionato e rischia di subire un buco nel cash flow, tale per cui si espone a rischi finanziari. La supply chain financing è un insieme di attività volte a finanziare il capitale circolante e, in contesto di export, si può considerare come una sezione della trade finance. I servizi finanziari offerti sono di factoring e inventory finance (finanziamento delle scorte/del magazzino). In più, comprende anche pratiche e tecniche di pianificazione per ottimizzare le scorte (e.g. vendor-managed inventory/inventario gestito dal venditore e consignment stock/merce in conto deposito) e l'invoice trading (anticipo fattura) in un'asta virtuale apposita (invoice auction), il dropshipping, la purchase finance, il dynamic discounting e delle soluzioni per spingere alla supply chain visibility SCV (visibilità della catena di rifornimento). Alcune soluzioni non tradizionali devono essere sostenute da un alto livello di digitalizzazione e utilizzo di piattaforme virtuali ad hoc, mentre le soluzioni tradizionali coinvolgono intermediari finanziari come le banche.

Irrevocable Bank Payment Obligation BPO e le norme URBPO 750

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La Bank Payment Obligation BPO è un metodo di pagamento utilizzato in Italia per la prima volta nel febbraio 2015 dalla banca UniCredit. Questa operazione è stata lanciata nel mercato dei pagamenti internazionali insieme a delle regole unificate della ICC Banking Commission dette URBPO, ovvero "Uniform Rules for Bank Payment Obligations" (pubblicazione n. 750), in vigore dal 1º luglio 2013 (versione 1.0) e di cui è iniziata una revisione nel 2018. Questo metodo, stando alla stessa ICC, permette di mitigare i rischi per venditori e creditori, affidabilità, velocità, riduzione dei costi e accesso al finanziamento flessibile. La BPO è un documento irrevocabile creato dalla banca del compratore (obligor bank e emittente del BPO) su ordine del compratore stesso e consegnato alla banca del venditore in cui si dichiara che dovrà avvenire un pagamento irrevocabile alla banca del venditore (recipient bank) in una data futura pattuita (maturity) o immediatamente/a vista (at sight); affinché il pagamento avvenga, essere esserci una corrispondenza perfetta (electronic matching of data) tra dei dati elettronici inviati (Data Set). Come primo step, i dati vengono comunicati/forniti dal compratore alla sua banca quando ordina la BPO e dal venditore alla propria banca. Dopodiché si verifica in modo automatico la corrispondenza tra questi dati (data match/zero mismatches VS data mismatch) inviati tramite Data Set Submission che riguardano per esempio il nome del compratore e venditore, la loro nazionalità, il codice della banca del compratore e venditore (BIC, fino al 2020), cifra da pagare, la merce richiesta e la sua quantità, i termini di pagamento (cioè il metodo di pagamento scelto, 'payment terms'), dati sul trasporto, dati sull'assicurazione, dati sui certificati richiesti, ecc. La BPO, tra i documenti richiesti, può includere la versione virtuale e paperless della polizza di carico marittima, la e-BL. I dati sono inviati sottoforma di messaggi in formato TSMT (Trade Service Management, ISO 20022). Quando i dati hanno corrispondenza perfetta, si dice che si è formata una Established Baseline, cioè dei dati su cui c'è accordo totale a causa della corrispondenza. L'applicazione centralizzata che verifica la corrispondenza in modo automatico si chiama Transaction Matching Application TMA e può essere proprietà o meno di una banca, mentre il suo canale di comunicazione (matching and workflow engine, un "motore") si chiama Trade Services Utility (TSU). La corrispondenza totale o mancata corrispondenza viene evidenziata in un rapporto dato al compratore chiamato Data Set Match Report e i dati su cui c'è corrispondenza si dice che formano la 'Established Baseline'. Quanto all'ultima parte della transizione, quando si stabilisce la Established Baseline, la BPO viene emessa irrevocabilmente (se serve anche la e-BL, bisogna attendere che la merce venga caricata a bordo della nave) e può avvenire il pagamento immediato/a vista (at sight) o a una certa scadenza (maturity). Le banche stesse si occupano di gestire il pagamento, che chiaramente va dalla banca del compratore alla banca del venditore.

La BPO è molto simile alla lettera di credito in generale, siccome coinvolge un pagamento dietro il rispetto di una richiesta, siccome si effettua un pagamento dietro incasso documentario e in più una terza parte (e.g. una banca) fa da garante. Per usare la BPO come metodo di pagamento, entrambe le parti contraenti devono essere d'accordo e la scelta di questo metodo deve essere messa per iscritto nel contratto di compravendita firmato, esattamente come ogni altro metodo di pagamento scelto a seguito della negoziazione.

La SWIFT (codice BIC) ha fornito supporto al Trade Services Utility fino al dicembre 2020, anno in cui ha interrotto questo supporto a causa dell'uso limitato di questo canale (veniva usato solo per le BPO, a loro volta in fase di diffusione).

Export Working Capital financing (EWC financing)

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Il Working Capital, letteralmente il "capitale di lavoro", è il denaro necessario per permettere di sostenere un'attività di produzione, e.g. il capitale per comprare le materie prime, i macchinari, le forniture in generale (supplies) e pagare i lavoratori e altri costi (overheads) in generale. L'Export Working Capital (EWC) è il capitale raccolto e usato per questo scopo laddove i prodotti sono per l'export. Un prodotto finanziario abbastanza comune nel mondo del commercio internazionale è un finanziamento pre-export (per la precisione un prestito, quindi soldi da restituire con interessi) che viene concesso da banche apposite e agenzie governative a piccole e medie imprese (small and medium enterprises, SMEs) che esportano per potere sostenere la loro attività, detto Export Working Capital loan (EWC loan). In alternativa, la banca (il prestatore, "lender") si offre di finanziare le garanzie a prima richiesta o condizionali come il bid bond (si pensi ai contratti di appalto) e il performance bond ("to cover SBLC serving as bid bonds and performance bonds"). A volte, questo prestito può avere altre funzioni ancora. L'attività bancaria e istituzionale di finanziare l'attività di questo tipo di imprese che esportano e aiutarle a crescere è detto Export Working Capital financing (EWC financing). Il tasso d'interesse di solito viene discusso tra la banca e l'esportatore. Come garanzia, si offrono degli asset dell'impresa e/o forti garanzie personali; le l'azienda e i singoli non hanno possibilità di essere solventi, il prestito non viene concesso. Negli Stati Uniti, essi sono offerti dalla Ex-Im Bank, un'agenzia governativa (al massimo presta 5 milioni di dollari), e dalla US Small Business Administration. Delle istituzioni specifiche offrono prestiti a aziende che esportano siccome la possibilità di ripagare o meno dipende da un'attività rischiosa di export e dalla solvenza del cliente internazionale o dal successo del suo business: siccome ci sono dei rischi specifici legati al fatto che si esporta all'estero, una comune banca non specializzata potrebbe non offrire il prestito. Negli Stati Uniti e in altre istituzioni nel mondo esistono dei requisiti per ricevere un prestito, oltre al fatto di avere qualche garanzia da offrire e essere di dimensione piccola o media. Per esempio, l'azienda deve avere generato dei profitti nell'ultimo anno (da attività qualunque, non necessariamente di export). Di solito, gli EWC loans sono prestiti nel breve termine (3, 6, 9, 12 mesi).

In dei casi questi prestiti, se offerti da comuni banche, possono essere garantiti dal governo (government-guaranteed export working capital EWC) in modo tale che le comuni banche siano più invogliate a concederli. Negli USA, la Ex-Im Bank e la Small Business Administration SBA si offrono come garanti al 90% del prestito alle banche che vi partecipano finanziariamente.

Buyer's credit (Credito acquirente) legato o aperto (tied VS open/multi-tied) e differenza con il credito fornitore (e all'esportazione)

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Il credito acquirente è un finanziamento concesso/erogato da una banca a un importatore per sostenere in toto o in parte (e.g all'85% massimo) i costi di un'esportazione di merce e servizi (e quindi per incentivare il compratore a procedere con l'acquisto e incentivare le esportazioni stesse). La restituzione del prestito con interessi avviene nel medio o lungo termine, quindi da circa 2 a 5 anni o da 5 a 10 anni. L'importatore può essere una società estera, una banca estera o un ente pubblico estero. Il prestito deriva dal tipo di acquisto che si sta effettuando, ragion per cui è tarato su misura (tailor-made). Il credito può essere legato (tied) o aperto (open/multi-tied). Il primo consiste in un unico accordo di prestito, mentre il secondo finanzia esportazioni verso più compratori in un singolo paese e si basa dunque su più accordi messi per iscritto in più contratti accomunati dalla stessa "cornice" di fondo e detti "Accordi Quadro" (loan agreement VS framework agreement). Nel secondo caso, i singoli accordi per rilasciare i finanziamenti fanno tutti riferimento a un cardine, che è proprio l'Accordo Quadro, il framework agreement e che contiene tutte le previsioni generali applicate a ogni singolo finanziamento.

In Italia, il buyer's credit viene offerto dalla SACE Spa, che si occupa pure di stipulare la polizza di assicurazione del credito all'esportazione e offre servizi di factoring tramite la SACE FCT. Se viene offerto da una comune banca, la SACE in più con l'assicurazione del credito all'esportazione può assicurare la banca finanziatrice dal rischio di mancato rimborso derivato da rischi politici e commerciali fino al 100% dell'importo e si occupa anche di gestire il rischio di tasso (può offrire il tasso fisso CIRR per tutta la durata del rimborso del prestito). Se il buyer's credit viene offerto da una comune banca, essa può chiedere una durata minima del finanziamento, e.g. 3 anni (cioè la dilazione del credito deve essere almeno di tre anni, tale per cui il finanziamento deve avvenire almeno nel medio termine), e chiaramente ha una durata massima che può essere pari a 10 anni o superarli, e.g. massimo 15 anni. I costi di apertura e gestione del mutuo e della stipulazione dell'assicurazione sono costi a carico del compratore/debitore.

Un'espressione simile è "credito fornitore" (supplier's credit), ma semplicemente si riferisce a un metodo di pagamento pattuito nel contratto di compravendita internazionale che permette un pagamento dilazionato (non immediato) al compratore. L'esempio tipico è il payment on open account, tale per cui il venditore si fa pagare solitamente 30, 60 o 90 giorni dopo l'emissione per esempio di un documento che comprova il caricamento della merce sul mezzo pronto per la spedizione o dopo l'emissione della fattura commerciale, che viene spedita al compratore. La dilazione, se nel breve termine, può anche avvenire dopo uno o due anni; se nel medio termine, entro 5 anni; se nel lungo termine, entro 10 anni. Se il credito fornitore riguarda di preciso quello di un venditore che ha venduto beni e servizi a un compratore estero (contesto di commercio internazionale/export), si può indicare nello specifico proprio come "credito all'esportazione"; questo tipo preciso di credito fornitore si può assicurare con una polizza credito fornitore ad hoc, che è proprio l'assicurazione del credito all'esportazione. Questo metodo di pagamento con dilazione ha pregi e difetti sia per il venditore che l'esportatore e i rischi si possono mitigare con il EWC loan o tramite factoring o tramite proprio il buyer's credit o, come quarta soluzione, tramite l'assicurazione del credito all'esportazione per il venditore/creditore.

Forfaiting

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Il forfaiting è lo smobilizzo/sconto pro soluto di un credito a medio/lungo termine girato dal girante a un giratario, per esempio una banca o un altro istituto finanziario.

Voltura assicurativa (Insurance transfer) e sconto pro soluto con voltura assicurativa

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La voltura è il trasferimento del ruolo/posizione di assicurato dall'esportatore a una banca. In Italia, la SACE offre anche lo sconto pro-soluto con voltura, cioè l'acquisto ("sconto") pro soluto di crediti (rappresentati da cambiale pagherò e cambiale tratta) coperti da assicurazione credito fornitore (anche in contesto di export, cioè specificatamente di credito all'esportazione) della SACE con cambio annesso di posizione di assicurato. Se insieme alla vendita del credito alla banca si vuole anche passare la posizione di assicurato allo stesso scontatore (la banca), lo scontatario (il venditore esportatore) deve richiederlo esplicitamente. In generale, la cessione di crediti che coinvolge una banca come scontatore si chiama nello specifico "sconto bancario". Nello sconto pro soluto con voltura assicurativa, lo scontatario si accolla comunque dei costi, in primis il pagamento di una commissione (commitment fee) per firmare l'accordo e una tassa che rappresenta le spese di gestione (management fee).

Il servizio di credoc online/Credoc web

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Il credoc online, detto anche "credoc web", è un servizio di e-banking di valutazione della controparte per capire se è insolvente e di successiva apertura e conferma online di credito documentario (lettera di credito elettronica e-LC) in contesto di export e import. Questo servizio in Italia viene offerto dalle banche e pure dalla SACE. Si tratta di un servizio, ma ha a che fare con la gestione di lettere di credito, uno strumento centrale nella trade finance. La pratica si può gestire in formato digitale e paperless, seguire in tempo reale e i relativi documenti contabili e in cronologia si possono consultare e stampare. Le polizze assicurative che riguardano il credoc online/web, cioè gestito online, vengono dette "polizze credoc online".

Advisory o Export consulting (consulenza per l'esportazione)

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Una banca, in generale, può offrire consulenze dietro pagamento alle imprese che esportano o che desiderano internazionalizzarsi per aiutare queste imprese per esempio a inserirsi commercialmente sui mercati esteri. Queste consulenze possono essere seguite da offerte di finanziamento a tasso di interesse agevolato da parte di SACE SIMEST per supportare un business plan o una transazione pianificata sulla base della consulenza. Un esempio concreto è il prodotto finanziario della BCC (sezione ForEstero) detto "Advisory - Inserimento commerciale sui paesi esteri", che include la consulenza e il prestito SIMEST, copre tutti i paesi extra-europei (se ne possono selezionare uno o due nella stessa area geografica) ed è offerto alle imprese che esportano prodotti italiani (in particolare le PMI, piccole e medie imprese, che costituiscono gran parte delle imprese italiane). Il fatto che il business venga condotto in autonomia o insieme a un business locale. Viene finanziato fino all'85% della cifra che compone l'investimento aziendale. Altre consulenze, come già accennato, sono offerte da SACE e dalle agenzie di assicurazione e riguardano invece la solvenza o meno di un potenziale cliente all'estero (ma alcuni controlli contabili attraverso i report finanziari possono essere eseguiti in proprio).

Un altro esempio di advisory (BCC) è il servizio di business scouting, con cui vengono organizzate per conto di PMI e liberi professionisti delle missioni esplorative in un paese pattuito per individuare opportunità di business. La missione viene organizzata e calcolata in base alle esigenze del cliente e prevede incontri con tecnici, produttori di materie prime e istituzioni governative e private e altre figure ancora. Vengono raccolte informazioni non solo di natura industriale e commerciale, ma anche riguardanti agevolazioni, vantaggi fiscali e prospettive di sviluppo, alla stregua di un'analisi di mercato (market analysis) o di una ricerca di mercato mirata in uno stato preselezionato (può avvenire anche all'interno dell'Unione Europea).

Project finance (finanza di progetto) per progetti pubblici

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Le funzioni degli strumenti di pagamento

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Le funzioni valgono a prescindere dal metodo di pagamento utilizzato, in cui ogni metodo ha i suoi rischi e vantaggi. Per esempio, il payment in advance è il più sicuro per il venditore (a prescindere dalla strategia che ha in mente), ma se avviene attraverso la promessa del compratore scritta su contratto di pagare con un bonifico bancario, il compratore può non pagare. Viceversa, il venditore può optare per un rischioso payment on open account a distanza di 90 giorni dall'emissione di un documento che comprova che la merce è stata caricata ma può chiedere al compratore di pagare con una cambiale tratta: la banca, partendo dal presupposto che è solida, pagherà 90 giorni dopo il venditore a prescindere e il compratore dovrà restituire il debito in banca. Non si considerano qui le clausole legali su come gestire le inadempienze sia per causa di forza maggiore che per altri motivi (e.g. ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie) e la stipula di assicurazioni (inclusa la export credit insurance ECI).

Nome Settlement Risk mitigation Financing
Contante No No
Bonifico bancario No No
Assegno bancario No No
Cambiale pagherò No No
Assegno circolare No
Cambiale pagherò

avallata da banca

Sì*
Cambiale tratta
Standby letter of credit SBLC
Bank Payment Obligation BPO

*Interviene la banca in caso di insolvenza del compratore.

  1. Sito OCSE
  2. Sito dell'Unione di Berna

Collegamenti esterni

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